Coronavirus, la conferenza del Premier Conte in diretta da Palazzo Chigi
“Tutti gli italiani sono stati forti e coraggiosi, vogliamo che il paese riparta ma l’unico modo per convivere con il virus è la distanza sociale, se non le rispetteremo aumenteranno i morti e i contagi e avremo ovviamente danni irreversibili per la nostra economia. Il messaggio è “se ami l’Italia mantieni le distanze”. Anche nei prossimi mesi ci aspetta una sfida molto complessa e dobbiamo stare attenti”. E’ questo il messaggio del Premier Conte in diretta in questi minuti da Palazzo Chigi per annunciare la Fase 2 in Italia.
Conte: “Italia è stata responsabile, ora inizia la fase due”
“L’Italia ha dimostrato coraggio e responsabilit࣠nel lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus e “ora inizia la fase due di convivenza con il virus”. Ma “il rischio di ripresa del contagio c’è” e per questo “va mantenuto il distanziamento sociale“. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa.
Conte: “se ami l’Italia mantieni le distanze nella fase 2”
“In Fase 2 sara’ fondamentale il comportamento di ciascuno di noi. Se vuoi bene all’Italia bisogna evitare il rischio di contagio si diffonda. Vogliamo tutti che il Paese riparta ma l’unico modo per convivere e’ rispettrare le distanze. Altrimenti la curva risale e puo’ andare fuori controllo“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza da Palazzo Chigi.
Conte: “il governo farà la sua parte”
Conte: “anche con i familiari mantenere distanziamento”
“Devi rispettare sempre la distanza di sicurezza, almeno un metro, anche nelle relazioni familiari. Gli esperti ci dicono che in un caso su 4 il contagio avviene nel contesto familiare”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.
Conte: “via l’Iva su mascherine in prossimo decreto”
“Via l’Iva sulle mascherine in un prossimo decreto“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Conte: “serve una stagione intensa di riforme”
“Serve una stagione intensa di riforme. Il governo, con la squadra di ministri, non si tirerà indietro“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa.
Conte: “rinnovo automatico del bonus di 600 euro, basta un clic”
“Stiamo sperimentando la possibilita’ di rinnovare con un semplice clic il bonus da 600 euro a chi lo ha gia’ ricevuto, autonomamente e senza richiesta”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte.
Conte: “visite ai parenti ma no a riunioni famiglie”
“Consentiremo le visite ai parenti ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte parlando del nuovo Dpcm.
Conte: “dal 4 maggio ok accesso ai parchi nel rispetto della sicurezza”
“Consentiamo l’accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Conte: “chi ha febbre obbligato a restare a casa”
Conte: “apertura per cerimonie funebri dal 4 maggio”
“Apertura per cerimonie funebri dal 4 maggio fino ad un massimo di 15 persone con mascherine e distanze“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Conte: “allenamenti no assembramenti e a porte chiuse”
“Saranno consentiti gli allenamenti ma senza alcun assembramento e a porte chiuse“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte parlando della ripresa dell’attivita sportiva nella fase due.
Conte: “ok ristorazione asporto ma consumo a casa”
“Consentiamo dal 4 maggio sara’ consentita attivita’ di ristorazione con asporto ma nessun assembramento. Bisognera’ mettersi in fila e si entrera’ uno alla volta e il cibo si consumera’ non nel posto di ristoro“. Cosi’ il premier Giuseppe Conte parlando della ‘fase due’.
Conte: “dal 4 maggio no alle messe ma ok ai funerali”
“Ancora non saranno possibile le celebrazioni religiose ma ci sara’ la possibilita’ di celebrare i funerali alla presenza al massimo di 15 persone”. Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte, parlando della ‘fase due’.
Conte: il 18 maggio riapertura commercio al dettaglio”
“Il 18 maggio abbiamo in programma una riapertura del commercio al dettaglio“. Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi. “E anche musei, mostre e biblioteche, allenamenti a squadre in campo sportivo“, aggiunge.
Conte: “le Regioni dovranno informare su curva contagi”
Conte: “il 1 giugno ok a bar ristoranti e parrucchieri”
“Il 1 giugno vorremo riaprire i bar, le ristorazioni, centri estetici e parrucchieri“. Cosi’ il presidente del Consiglio presentando la ‘fase due’.
Conte: “far ripartire il paese in sicurezza poi fase 3”
“Dobbiamo fare ripartire il paese in sicurezza e poi ci sarà la fase 3 ma non sappiamo quando ci sara’ la fase di uscita dall’emergenza“. Lo afferma Conte.
Conte: “con le scuole aperte avremmo una nuova esplosione del contagio”
“Tutti gli esperti ci dicono che” con le scuole aperte “avremo una nuova esplosione del contagio nel giro di una-due settimane“. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.
Conte: “obiettivo è consentire esame maturità in presenza e in piena sicurezza”
Consentire il prossimo esame di maturità “in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza”. E’ l’obiettivo indicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una conferenza stampa a palazzo Chigi.
Conte presenta il “Dpcm ripartenza”, ecco la bozza del testo
Art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità; c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 4. 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 3. Ai fini di cui al comma 2, per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Art. 4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. 2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica’ di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle ‘Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19’ di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.. 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione.
Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. 2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. 3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica’ di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché alle ‘Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19’, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.. 4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti; c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia. 6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. 7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7. 8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4, commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque tenuti: a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni. 9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia. 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia; c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto. 11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art.6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. 2. E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. 3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. 4. All’atto dello sbarco nei porti italiani: a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati; c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati. 6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore. 7)Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità di appartenenza. E’ comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave. 8. E’ fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. 9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7 Misure in materia di trasporto pubblico di linea 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica’ di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle ‘Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19’, di cui all’allegato 9. 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le ‘Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19’, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il ‘Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica’ di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.
Art. 8 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità 1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9 Esecuzione e monitoraggio delle misure 1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Art. 10 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 , a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Conte: “ok a corsa lontano da casa ma con 2 metri di distanziamento”
“Sin qui era possibile svolgere attività sportiva nei pressi delle proprie abitazioni: adesso ci si può allontanare ma per l’attività più impegnativa rispettando un distanziamento di due metri, per quella meno impegnativa un”. Così il presidente del Consiglio metro”. Giuseppe Conte in conferenza stampa.
Conte: “valuteremo condizioni ripresa campionato calcio”
Conte: “con limiti a spostamenti restano autocertificazioni”
“Ho seguito anche le ironie sul web sull’autocertificzione, ma se il regime degli spostamenti resta limitato è difficile abbandonare il sistema dell’autocertificazione“. Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti. “Fino a quando ci saranno delle motivazioni per giustificare gli spostamenti, non lasceremo il regime dell’autocertificazione – spiega -. Non possiamo permetterci di dire che si esce liberamente“.
Di seguito le date con le attività che saranno consentite di volta in volta.
4 Maggio (con obbligo di autocertificazione)
- Visite a parenti e congiunti
- Passeggiate individuali (2 metri di distanza)
- Corse e allenamenti individuali (jogging)
- Parchi, ville e lungomari (ma con ingressi contingentati, a discrezione dei Sindaci)
- Cibo solo per asporto (take away, che si differenzia dalla consegna a domicilio perchè sarà consentito ai clienti di recarsi nel locale a ritirare alimenti da consumare a casa)
- Allenamenti sport INDIVIDUALI
- Funerali (con un massimo di 15 persone)
- Rientro nella propria residenza, abitazione o domicilio
18 Maggio
- Negozi
- Musei
- Biblioteche
- Mostre
- Allenamenti sportivi delle squadre
1 Giugno 2019
- Bar
- Ristoranti
- Pizzerie
- Pub
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Parrucchieri
- Centri Estetici