Messina, figure Asacom per i bimbi disabili. Gioveni: “È il Consiglio di Stato che stabilisce la continuità in servizio”

StrettoWeb

Figure Asacom a Messina: c’è una sentenza del Consiglio di Stato che afferma il diritto alla continuità educativa e didattica per il minore disabile. Se ne discuterà giovedì in Commissione

In merito al mio intervento di ieri sulle 38 figure Asacom che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro con la Messina social city lo scorso 30 giugno e che inevitabilmente porterà a creare dei disagi (soprattutto di natura psicologica) ai tanti bambini autistici nelle scuole visto che i piccoli dovranno essere assistiti da altre figure ex OSA, mi preme precisare, anche ad integrazione, che il mio insistere sulla necessità di garantire il diritto alla continuità è frutto di ragionamenti socio-pedagogici che per altro sono stati sanciti da una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 3104 /2009, che ha inequivocabilmente affermato il diritto alla continuità educativa e didattica per il minore disabile, accogliendo un ricorso dei genitori presentato avverso una sentenza del Tar di Triste che invece aveva negato tale diritto“- a dirlo è il consigliere comunale Libero Gioveni. “II Consiglio di Stato– spiega il consigliere- in pratica aveva fatto propria l’argomentazione dei genitori ricorrenti in questi termini:
“il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) compromette l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile.”
Annullando quindi la Sentenza del TAR di Trieste che negava tale diritto, il Consiglio di Stato ha stabilito che:
“le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel processo di integrazione.”
In concreto ciò significa che l’Ente Locale deve garantire negli anni la nomina dello stesso assistente per l’autonomia o la comunicazione!
 Lo stesso principio, come si ricava dal primo brano della motivazione riportato, riguarda anche l’obbligo dell’Amministrazione Scolastica a nominare negli anni lo stesso insegnante per le attività di sostegno, almeno per la durata del ciclo di quel grado di istruzione (ad es. Scuola Primaria, scuola secondaria di primo grado), ma è chiaro che quest’ultimo principio esula dagli obblighi del Comune di Messina che invece deve occuparsi della sola assistenza. Pertanto, nell’augurarmi che già nella prossima Commissione di giovedì in cui si discuterà anche di questo tema con l’assessore Calafiore, quest’ultima possa prendere atto anche di questa sentenza, al fine di individuare delle soluzioni che portino a garantire per questi “bambini speciali” la continuità di nomina delle stesse figure che negli ultimi anni hanno prestato loro la preziosa assistenza per conto di Palazzo Zanca”- conclude il consigliere.

Condividi