Messina, lotta alla zanzara tigre: arriva l’ordinanza del sindaco

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Disposti interventi per la lotta alla zanzara tigre: ecco l’ordinanza del sindaco di Messina

Con ordinanza del Sindaco, Cateno De Luca, sono stati disposti gli interventi finalizzati alla lotta alla zanzara tigre (Aedes Albopictus). Sino a novembre 2018 tutti i cittadini e gli amministratori condominiali devono evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana; procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero; introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua non trattata con larvicida e nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi; tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfascio dell’erba e sistemandoli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza; pulire i tombini di raccolta delle acque piovane unitamente all’effettuazione di idoneo trattamento larvicida. I soggetti pubblici e privati gestori di corsi d’acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, dovranno curarne la manutenzione onde evitare ostacoli al deflusso; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnanti; ed eliminare le eventuali sterpaglie. I proprietari, gli amministratori condominiali e tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi hanno l’obbligo di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee. I conduttori di orti devono privilegiare la innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso; sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione d’acqua in caso di pioggia; chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua. Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, si impone di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte di acque in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto, per i quali non siano applicabili tali provvedimenti, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica. I gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale hanno l’obbligo di stoccarli, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli ; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio di quelli fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo; provvedere alla disinfestazione quindicinale dell’acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili queste prescrizioni; non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione. I responsabili dei cantieri devono evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori e qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua; provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

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