Messina, caso Fenapi: De Luca rinviato a giudizio per evasione, ecco le dichiarazioni dei suoi legali

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Messina, il Gup ha deciso di fare altri approfondimenti dibattimentali su alcune spese Fenapi: ecco le dichiarazioni dei legali Taormina e Micalizzi

Il Gup di Messina ha rinviato a giudizio Cateno De Luca, sindaco di Messina per il caso relativo alla Fenapi, la Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori, per una presunta evasione fiscale che vede coinvolte oltre a De Luca anche altre persone. Cade l’accusa di associazione a delinquere, il gup, infatti, ha disposto il non luogo a procedere per il sindaco e lo ha prosciolto anche per altri capi. Non luogo a procedere e’ stato disposto anche per il Caf Fenapi. Il processo inizierà il 21 giugno prossimo. “Lasciate lavorare una persona onesta per ripulire i verminai messinesi” è la sintetica dichiarazione del sindaco di Messina on. Cateno De Luca a margine della decisione del Gup di Messina che lo rinvia a giudizio per evasione. Di seguito le dichiarazioni dei legali Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi:

“La Corte Suprema di Cassazione con sentenza definitiva ha stabilito che rispetto a tutti i reati riguardanti la gestione della Fenapi i fatti non sussistono, in linea con quanto già deciso dal Giudice delle Indagini Preliminari e dal Tribunale della Libertà di Messina. Oggi stesso il Giudice dell’udienza preliminare si è stranamente allineato alla decisione della Corte Suprema di Cassazione assolvendo De Luca e gli altri imputati da tutti i reati, ma con sorprendente mancanza di rispetto del massimo organo giurisdizionale ha ritenuto che si debbano fare approfondimenti dibattimentali in ordine ai computi della spese sostenute per il personale in prestito e per il mantenimento delle sedi dal Caf FENAPI, senza alcuna ipotesi di distrazione di somme per fini personali da parte degli indagati, nonostante si tratti di questioni non più configurabili come reati in basa alla recente riforma fiscale del 2015. Il risultato di questa operazione è la persistenza dell’attacco giudiziario nei confronti del Sindaco di Messina, addirittura servendosi di fatti interessati da carenza di giurisdizione perché depenalizzati e ritenuti insussistenti dalla Corte Suprema di Cassazione. Di fronte a tanta ed intollerabile insistenza nella persecuzione penale del Sindaco De Luca, è venuto il momento della soluzione finale in presenza di uno scontro tra politica e giustizia che impedisce il minimo tasso di imparzialità di giudizio. Va notato, tra l’altro, che le decisioni odierne certificano la illiceità dell’arresto subito dal sindaco De Luca infertogli dopo solo due giorni dalla elezione a deputato regionale ed oggi dopo soltanto quindici giorni dalla elezione a Sindaco di Messina lo si infanga inammissibilmente, come dichiarato dalla Corte di Cassazione che risulta assolutamente irrisa da un Giudice dell’Udienza Preliminare, impiccandolo con un rinvio a giudizio che grida vendetta per abnormità. In relazione a quanto sopra, per il tramite dei suoi difensori, il Sindaco De Luca preannuncia istanza di rimessione alla Corte Suprema per legittima suspicione con particolare riferimento allo scontro con il Procuratore Generale di Messina Dott. Vincenzo Barbaro, pluridenunziato dal Sindaco De Luca e allo stesso tempo denunziante nei confronti dello stesso De Luca. In secondo luogo, la Procura Generale della Corte di Cassazione, il Ministro della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura saranno immediatamente investiti della esigenza di accertare la esistenza di illeciti disciplinari nei confronti del Giudice dell’Udienza Preliminare, in quanto non ossequiente alle decisioni della Corte Suprema e per aver disposto il rinvio a giudizio per fatti depenalizzati e di sola rilevanza amministrativa-tributaria. O se, comunque, per questo Giudice e per il Procuratore Generale Barbaro non vi siano le condizioni per un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale. Gli organi inquirenti che hanno curato il processo dinanzi all’udienza preliminare saranno altresì deferiti alle stesse autorità disciplinari per conoscere se alcuni comportamenti, fotograficamente documentati, siano compatibili con i principi che regolano l’appartenenza all’ordine giudiziario sul piano della correttezza e della liceità.”

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