Reggio Calabria: si conclude con esito positivo l’annosa vicenda giudiziaria della Cooperativa Edilizia Poker

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La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha espresso una sentenza che chiude l’annosa vicenda giudiziaria della Cooperativa Edilizia Poker

edilizia pokerSi conclude presso la Corte D’Appello di Reggio Calabria in sede di rinvio della Cassazione (Presidente Dott. Filippo Leonardo, componenti Dott.ssa Tommasina Cotroneo, Dott.ssa Adriana Trapani) l’annosa vicenda giudiziaria della cooperativa edilizia “Poker” del rione Giostra in Messina, che vedeva imputati cinque componenti tra i vertici della cooperativa, del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale. La vicenda traeva origine dal ricorso per cassazione proposto dagli imputati Mario Rossetto, Francesco Giacobbe, Camillo Dell’Aglio, Francesco Nostro e Epifanio Grosso in relazione alla sentenza emessa dalla Corte D’Appello di Messina nel 2011 con la quale veniva confermata la sentenza inflitta in primo grado dal Tribunale di Messina nel 2001 in relazione alla contestazione ai predetti dei reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria da reato societario (cui agli artt. 223, comma 2, l. fall. In relaz. all’art. 2621, comma 2, n. 1 c.c.) e di bancarotta fraudolenta per distrazione. Materia ostica ed ancora dibattuta in dottrina e giurisprudenza. La Cassazione, V Sez. Penale, in data 14/12/2012 annullava la sentenza emessa in secondo grado nei confronti degli imputati relativamente al capo A). In particolare, come evidenziato dettagliatamente dal Procuratore Generale, Dott. Volpe, e dal Supremo Collegio in sede di decisione, relativamente al capo A) era del tutto insufficiente ed inadeguata la motivazione che il fatto sussista. La Corte D’Appello di Reggio Calabria in sede di rinvio dalla Cassazione, grazie all’intervento degli Avv.ti Vincenzo Dostuni del foro di Napoli e l’Avv. Angela Scopelliti del foro di Reggio Calabria specializzati in reati in materia societaria, ha posto fino alla vicenda giudiziaria.

La svolta del processo è stata la presentazione di un’istanza ex art. 599 bis c.p.p. con la quale gli imputati rinunciando ai motivi d’impugnazione e grazie alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti ottenevano l’emissione di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Le tematiche sottoposte al vaglio giudiziario erano particolarmente complesse poiché riguardavano successioni di leggi (nel corso degli anni l’art.2621 c.c. è stato più volte modificato), assorbimento di una contestazione in un’altra ovvero un profilo di continuazione con relativo aumento di pena. La soluzione è stata pervicacemente inseguita dalla difesa che ha visto nell’Avv. Angela Scopelliti una diuturna presenza in Corte di Appello e presso la Procura Generale affinché si ottenesse un risultato che contemperasse esigenze difensive con quelle di un carico giudiziario particolarmente gravoso quale quello del Giudice dell’impugnazione.

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