Caso di favismo a Messina: stop a vendita e coltivazione di fave e piselli all’Annunziata e nella Panoramica

StrettoWeb

Caso di favismo a Messina, disposto il divieto di coltivazione e vendita di fave e piselli nelle vie Nuova Panoramica e Del Fante all’Annunziata

il_favismoIn esecuzione all’Ordinanza sindacale n. 46 del 27 marzo 2018, assegnato agli agenti della Polizia municipale l’incarico di vigilare sul rispetto del divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli) per un raggio di 300 metri dalla residenza di via Nuova Panoramica complesso “Eden Park” di un minore affetto da favismo e dall’istituto scolastico “Beata Eustochia” di via Del Fante SS. Annunziata, per tutto il periodo di frequenza dello stesso. A tutela del minorenne, vietata anche la vendita compresa quella ambulante di leguminose fresche in forma sfusa per un raggio di metri 150 in linea d’aria dalla sua residenza e dalla scuola per tutto il periodo di frequenza. E’ inoltre prevista l’estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate eventualmente presenti. La disposizione sindacale stabilisce che la vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, nel raggio di 150 metri dalla struttura scolastica, sia effettuata solo a condizione che nell’esercizio commerciale, anche ambulante, sia esposto, bene in vista, un cartello che segnali, al cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo, la presenza nel locale di leguminose fresche. Nei confronti dei contravventori è prevista la denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Il dipartimento Ambiente e Sanità provvederà ad affiggere la segnalazione di divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli). Si ricorda l’obbligo per gli esercizi cittadini, che commercializzano fave e piselli freschi, l’esposizione di idonei cartelli che riportino in modo visibile, chiaro e leggibile, la dicitura “Attenzione zona rischio di crisi emolitica da favismo, derivante dalla vendita di leguminose fresche (fave e piselli) sfuse”, come previsto dal provvedimento sindacale n. 59 del 23 marzo 2012. Contro la disposizione sindacale è possibile opporre ricorso al TAR di Catania entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa l’opposizione straordinaria al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

Condividi