L’Uppi Reggio Calabria ha redatto un protocollo integrativo all’Accordo Territoriale decentrato depositato in Comune

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“L’Uppi di Reggio Calabria, città metropolitana, per prima con le Associazioni Confabitare, Federproprietà, Ania, Conia, Sicet, in data 23 giugno 2017 ha redatto un protocollo integrativo all’Accordo Territoriale decentrato depositato in Comune il 26 marzo 2015 con cui si recepiscono gli artt. 1, comma 8, 2, comma 8, 3, comma 5, del D.M. del 16/01/2017 che obbligano alla ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA dei contenuti economici e giuridici del contratto di locazione, di cui all’ art. 2, comma 3, della Legge 431/98, all’Accordo vigente in caso di stipula di un contatto di locazione non assistito da sigle sindacali. Detto protocollo è stato recepito dalla Giunta Comunale di Reggio Calabria con delibera n. 144 del 3 luglio 2017 e dalla Determina dirigenziale n. 3338 del 30 ottobre che obbliga il locatore, che vuole usufruire delle agevolazioni fiscali previste , cedolare secca al 10% e IMU agevolata, a farsi rilasciare l’ ATTESTAZIONE di cui sopra da almeno una delle Associazioni firmatarie del protocollo integrativo. Poichè sono sorti dubbi sulla applicazione della norma sono stati posti, sia dall’Uppi direttamente al MEF sia da Confabitare direttamente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , che emanò il D.M. 16/01/2017, due quesiti cognitivi e il risultato ne è la risposta n. U.0001380.06-02-2018 con cui il Ministero DICHIARA testualmente che ” ne consegue l’obbligo per i contraenti di acquisire l’attestazione in argomento anche per potere dimostrare all’Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle deduzioni utilizzate “-. Allo scopo si invitano l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e l’Ufficio Tributi del Comune, che però ne aveva già preso atto e dato merito, al recepimento dei contratti di locazione di cui all’art. 2, comma 3. cd contratti a canone agevolato, solo se completi, in caso di contratto non assistito, di ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA rilasciata da una delle seguenti Associazioni : UPPI, CONFABITARE, FEDERPROPRIETA’, ANIA, CONIA, SICET-. Qualora l’Agenzia delle Entrate accettasse un contratto senza Attestazione il locatore e l’inquilino sono passivi di accertamento fiscale e con incerto godimento delle agevolazioni fiscali che non solo possono essere revocate ma possono produrre gravi sanzioni pecuniarie. A tal fine l’Agenzia delle Entrate, per evitare una potenziale evasione fiscale sia pure in buona fede per non congruità del canone, è invitata ad accettare solo contratti “Attestati” restando, secondo il mio modesto parere, corresponsabile della non corretta applicazione della norma e della mancata osservanza del prezioso documento allegato emanato dalla Direzione Generale per la Condizione Abitativa del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Margherita Migliaccio. In caso di registrazione telematica del contratto, obbligatoria da parte di chi sia proprietario di più di 10 immobili, il contratto deve essere scannerizzato e trasmesso in file PDFa nonostante l’ Agenzia delle Entrate lo dia al momento per facoltativo“. E’ quanto scrive in una nota Domenico Cuccio (presidente onorario UPPI area metropolitana di Reggio Calabria.

OBBLIGATORIETA’ ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA

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