Incentivi sulle assunzioni post alternanza Scuola-Lavoro

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La Legge di Bilancio 2018 (n.205/17) introduce nuovi incentivi per favorire l’occupazione dei giovani. Le nuove agevolazioni si prefiggono l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile stabile e l’incentivo può essere di tre diverse tipologie. Una disciplina generale, a valere su tutto il territorio nazionale, è relativa all’assunzione di giovani (under 35 per il 2018) e prevede uno sgravio triennale pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e fino ad un massimo di 3.000 euro annui. Uno sgravio triennale totale dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è previsto per i giovani assunti che abbiano svolto, presso il datore di lavoro che li assume, un periodo di alcune tipologie di apprendistato, o un periodo di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% di quello stabilito dalla legislazione scolastica. L’assunzione, in tal caso, deve avvenire entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Inoltre, c’è la possibilità che l’agevolazione generale possa essere incrementata fino al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore (sempre con esclusione dei premi INAIL), ma fino ad un massimo di 8.060 euro annui se l’assunzione viene effettuata nelle regioni del SUD. In merito ai giovani studenti under 35, l’esonero totale dei contributi, è stabilito entro il limite di 3.000 euro su base annua e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, del periodo di alternanza scuola-lavoro, o di periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. E’ necessario che i giovani in procinto di assunzione abbiano svolto presso il datore che procede all’assunzione almeno il 30% delle ore di alternanza previste dalle diverse normative. I periodi di alternanza scuola lavoro sono quelli previsti: ai sensi dell’art. 1, c.33, della L. n. 107/15; all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del DLgs. n. 226/05; per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del D.P.C.M. 25 gennaio 2008; dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. Tutte le info sono contenute nella circolare n.3/18 di Fondazione studi dei Consulenti del lavoro.

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