Disposto il divieto di coltivazione e vendita di fave e piselli a Santa Lucia sopra Contesse (Messina)
In esecuzione all’ordinanza sindacale n. 18 emessa oggi, mercoledì 14, gli agenti della Polizia municipale vigileranno sul rispetto del divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli) precauzionalmente e a tutela della salute del soggetto affetto da favismo per un raggio di 300 metri dall’abitazione dello stesso sita nel villaggio Santa Lucia sopra Contesse e la vendita in forma ambulante per un raggio di 150 metri. E’ inoltre prevista l’estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate eventualmente presenti. La vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, nel raggio di 150 metri dalla residenza della persona cui è stata accertata la patologia, può essere eseguita solo a condizione che nell’esercizio commerciale anche ambulante, sia ben visibile un cartello che segnali al cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo, la presenza nel locale di leguminose fresche. Nei confronti dei contravventori è prevista la denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale. Il dipartimento Ambiente e Sanità provvederà ad affiggere la segnalazione di divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli) nell’area. Si ricorda che per gli esercizi cittadini, che commercializzano fave e piselli freschi, è obbligatorio apporre all’ingresso idonei cartelli che riportino in modo visibile, chiaro e leggibile, la dicitura “Attenzione zona rischio di crisi emolitica da favismo, derivante dalla vendita di leguminose fresche (fave e piselli) sfuse”, in conformità al provvedimento sindacale n. 59 del 23 marzo 2012. Contro l’ordinanza sindacale emessa oggi, è possibile opporre ricorso al TAR di Catania entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.