Lavoro occasionale, attenzione a limiti e divieti per non incorrere in sanzioni

StrettoWeb

Superare i limiti di compenso consentiti, o avviare con lavoro occasionale (ex voucher) lavoratori che in precedenza sono stati dipendenti, comporta l’applicazione di una maxi sanzione. Libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale (Presto) sono in vigore da alcuni mesi e per non essere considerati contratti di lavoro subordinato devono rispondere a precisi requisiti. Per prestazioni occasionali s’intendono le attività lavorative che danno luogo in un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre): – a compensi non superiori a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; – a compensi non superiori a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro; – a compensi non superiori a 2.500 euro, per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Il superamento del limite comporta la trasformazione a tempo indeterminato pieno del rapporto (oltre alle sanzioni civili ed amministrative del caso). Non possono essere attivate, inoltre, prestazioni di lavoro occasionale rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co. La violazione di tale limite comporta la conversione a tempo pieno ed indeterminato del rapporto (oltre alle sanzioni civili ed amministrative del caso). In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva (da effettuarsi prima dell’inizio della prestazione) da parte di utilizzatori e dalle persone fisiche/famiglie, o di violazione del divieto di ricorso al lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, si applica la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Il prestatore di lavoro ha diritto altresì a riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. Il mancato rispetto da parte dell’utilizzatore comporta l’applicazione di specifiche sanzioni, così come per la tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applicano le disposizioni vigenti in materia (per prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista). Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro, intermediari abilitati anche per l’attivazione delle prestazioni occasionali.

Condividi