San Filippo del Mela: “al Comune un Commissario o un battitore libero?”

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Nonostante la pubblicazione in atto per 90 giorni presso il comune di San Filippo del Mela del Piano Paesaggistico dell’ambito 9, il Commissario Biancuzzo ha espresso in Conferenza dei Servizi AIA parere favorevole per l’inceneritore Edipower/A2A. Il Piano Paesaggistico esclude tassativamente la realizzabilità dell’inceneritore. Forse il Commissario pensa di essere un battitore libero, ma non è così perché il Commissario ha, tra i suoi obblighi, quello di rispettare e fare rispettare il Piano Paesaggistico, oltre che la volontà popolare e del Consiglio del Comune di San Filippo del Mela che hanno ampiamente bocciato l’inceneritore.

Chiediamo pertanto all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e all’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali di verificare se il comportamento del Commissario sia strettamente conforme all’incarico ricevuto ed ai conseguenti obblighi istituzionali, che comprendono quelli relativi alla tutela di beni di massimo rango costituzionale.

In merito all’autorizzazione Integrata ambientale, ribadiamo che nessuna AIA è in corso di rilascio per l’inceneritore di San Filippo del Mela. Non sono venuti meno infatti gli ostacoli che impediscono al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di pronunziarsi a favore dell’inceneritore A2A. Il provvedimento finale onnicomprensivo per costruire l’inceneritore resta la VIA, per la quale il Ministero dei Beni Culturali ha espresso formale divieto nel lontano dicembre 2015. Niente è cambiato, anzi: il Piano Paesaggistico dell’Ambito 9, all’origine del diniego, è stato approvato ed è pienamente vigente in regime ordinario. Pertanto lo stesso Ministero BB.CC non potrebbe mai sottoscrivere il previsto provvedimento congiunto con il Ministero dell’Ambiente, ove quest’ultimo intendesse esprimere un parere positivo. L’art. 26 del D.Lgs. 42/2004 parla chiaro: in caso di pronunciamento negativo da parte del Ministero dei Beni Culturali, la procedura di VIA si intende chiusa negativamente.

Nemmeno il Consiglio dei Ministri potrebbe rilasciare l’autorizzazione in deroga al vigente Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 perché il Codice dei Beni Culturali sancisce in modo indiscutibile, al comma 3 dell’art. 145, che la pianificazione paesaggistica è sovraordinata alle altre pianificazioni, in conseguenza del rilevante principio costituzionale di tutela del paesaggio“- scrivono in una nota congiunta  l’Associazione MAN e Mamme per la Vita Onlus.

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