Tribunale di Reggio Calabria rigetta opposizione INPS su concessione dell’indennità di accompagnamento a soggetto minore: soddisfatto l’avvocato Lento

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tribunaleLa questione sulla quale il Tribunale di Reggio Calabria  ­­­– sezione lavoro e previdenza- è stato chiamato a pronunciarsi riguarda un ‘approccio interpretativo’ della Legge 18/80 adottato dall’INPS per opporsi al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento nei contenziosi instaurati per tutelare i soggetti minori che si sono visti negare il beneficio dall’Ente Previdenziale in sede di visita collegiale ante causam.

Nello specifico e in estrema sintesi, l’Ente resistente aveva proposto opposizione all’omologazione dell’accertamento sanitario reso in ‘primo grado’ di giudizio nel quale ad una minore era stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento in ragione della necessità di farmacoterapia continua e di monitoraggio della stessa da parte dei genitori per scongiurare l’ aggravarsi della patologia. L’INPS resistente fondava la propria opposizione sostenendo, tra l’altro, che il soggetto minore non è capace di autodeterminarsi e quindi non è capace proprio per la tenera età di assumere farmaci senza supervisione dei genitori e, pertanto, la necessità di assistenza, cura e controllo in presenza di un quadro clinico comunque stabilizzato non costituiscono requisito sufficiente per il riconoscimento del diritto all’indennità richiesta.

In accoglimento della tesi difensiva avanzata dall’avvocato Franco Lento del foro di Reggio Calabria nell’interesse di una sua assistita minore di anni 4 e affetta da patologia congenita, il Tribunale di Reggio, nella persona del magistrato dott. Antonio Salvati, ha giudicato non meritevole di accoglimento i motivi di opposizione rigettando in toto il ricorso in opposizione proposto dall’avvocatura dell’Ente e applicando al caso in esame i più recenti orientamenti di cassazione in materia di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a soggetto minore. In particolare il giudice del lavoro ha ribadito il principio di diritto secondo cui “l’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta anche in favore di un minore in tenera età, purché si accerti che egli richieda un’assistenza diversa, più intensa per tempi e modi, di quella necessaria per un bambino sano della stessa età” e, accogliendo le motivazioni sostenute dal legale della bambina ha, inoltre, sottolineato che occorre valutare non solo e non tanto l’età della beneficiaria, ma anche il tipo di assistenza richiesta per garantire a quest’ultima lo svolgimento delle normali attività quotidiane: il tutto tenendo altresì in considerazione come l’indennità di accompagnamento costituisca non tanto un sostegno economico ad personam in favore dell’invalido ma, al contrario, una forma di supporto al di lui nucleo familiare affinché se ne possa far carico.

L’avvocato Lento esprime la propria soddisfazione: “non potevamo nutrire dubbi riguardo la sensibilità del Tribunale in ordine ad una questione apparentemente semplice, ma in verità connotata da particolare complessità processuale e in grado in mancanza di congruo ‘approccio interpretativo’ della normativa tracciata dalla legge 18/80 di mortificare il diritto di ammalati di una certa gravità – quali sono quelli che hanno titolo all’indennità di accompagnamento – per di più minori, all’accertamento dei requisiti negati dall’INPS e, pertanto, al riconoscimento giudiziario di quanto disatteso in sede di procedimento amministrativo”.

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