Reggio Calabria, sabato al TAR la giornata di studio sulla Riforma della responsabilità da “malasanità”

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ProcessoSabato 10 giugno presso la prestigiosa sede del TAR di Reggio Calabria si terrà una giornata di studio sulla Riforma Gelli – Bianco, che cambia radicalmente il sistema della responsabilità medico-sanitaria e le modalità di risarcimento del danno nei casi di accertata malasanità. Il seminario sarà moderato dal Dott. Giuseppe Campagna, Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Reggio Calabria. Parteciperà all’evento quale relatore il Dott. Michele Ruvolo, noto magistrato presso il Tribunale di Palermo ed esperto della materia oggetto di studio. L’evento organizzato da ISV Group in collaborazione con la casa editrice La Tribuna è rivolto a giuristi, avvocati, medici, operatori sanitari, manager e responsabili di strutture sanitarie e tende a fornire un quadro chiaro e sistematico delle numerose novità introdotte dalla legge di riforma. Dal 1 aprile 2017, infatti, ha acquisito piena efficacia la legge 8 marzo 2017, n. 24, in tema di disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.  La legge attua il principio per il quale «la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività». Muta profondamente il regime della responsabilità del medico sorretto, sia in ambito penale che in ambito civile, da un sistema binario, per il quale, l’evento avverso genera una responsabilità contrattuale in capo alla struttura ove la prestazione è stata resa, «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose» e una responsabilità extracontrattuale per il medico che «risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”

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