Ape social: ecco chi può richiedere l’anticipo pensionistico

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Ha fatto il suo debutto ufficiale sabato l’Ape sociale, l’anticipo pensionistico previsto per le persone di 63 anni, che rientrano nelle categorie socialmente deboli e che sono in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva. In poche ore, secondo un primo bilancio dell’Inps, sono state presentate oltre 300 domande. Ma chi sono i soggetti che possono richiedere il trattamento pensionistico dell’Ape sociale?
Nella circolare n. 100 del 16 giugno 2017 pubblicata dall’Inps sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, comprese le cause di esclusione e di incompatibilità.
63 ANNI DI ETA’ E 30 DI CONTRIBUTI – I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni: disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistenza da almeno sei mesi al coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
LAVORATORI CON MANSIONI GRAVOSE – Possono richiedere l’Ape sociale anche i lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% o i lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’Ape sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative gravose. Per quest’ultima categoria, come ad esempio gli operai dell’industria edile, i conduttori di mezzi pesanti, i facchini e gli operatori ecologici, è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
A CHI NON SPETTA – L’indennità non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto in Italia o all’estero, ed è subordinata alla residenza in Italia e alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.
L’indennità è inoltre incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento Asdi e con l’indennizzo per cessazione attività commerciale.
I LIMITI – Il beneficiario dell’Ape sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui, il soggetto decade dall’Ape sociale, l’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero. (AdnKronos)

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