Sicilia, importante sentenza per l’ex governatore Raffaele Lombardo: contannato per voto di scambio ma assolto dalla più pesante accusa di “concorso esterno in associazione mafiosa”
“Per me e’ finto un incubo. Non ho mai avuto niente a che fare con la mafia e la sentenza di assoluzione dal concorso esterno, perché il fatto non sussiste, lo conferma. Leggeremo le motivazioni della sentenza e sono sicuro che riuscirò a dimostrare la mia innocenza anche per il reato elettorale“. Lo afferma all’ANSA l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, commentando la sentenza della Corte d’appello di Catania. “Ho dichiarato più volte durante il dibattimento e lo ribadisco con una punta di immodestia – aggiunge – nessun governo della Regione ha nuociuto agli interessi della mafia come quello che ho avuto l’onore di presiedere. Sono contento più che me, per i miei familiari e per le persone a me vicine, a cominciare dai miei difensori che si sono battuti per me“.
“Assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Attenzione è fondamentale la formula: assolto perché il fatto non sussiste. Che è la forma assolutoria più ampia possibile. Cioè Lombardo non ha nulla a che vedere con la mafia. Dopodiché è stato condannato a due anni pena sospesa per il voto di scambio senza l’aggravante mafiosa“. Lo ha sottolineato l’avvocato difensore di Raffaele Lombardo, Alessandro Benedetti.
“Assolto dal reato di concorso esterno all’associazione mafiosa perché il fatto non sussiste” e “colpevole per voto di scambio esclusa l’aggravante dell’articolo 7 limitatamente all’essersi avvalso della forza di intimidazione dell’associazione denominata Cosa nostra e delle condizioni di assoggettamento e omerta’ che ne derivano, lo condanna a due anni di reclusione e 1.400 euro di multa“. E’ quanto si legge nel dispositivo di sentenza, emesso dalla Corte d’appello di Catania, nel processo all’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo. La Corte “ordina la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena” e “revoca le condanne accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici” e la “misura della libertà vigilata“. Dichiara “la sospensione dai pubblici uffici per la durata di due anni” , mentre lo dichiara “sospeso dal voto e dall’eleggibilita’ per sette anni“. Le motivazioni della sentenza saranno depositate “entro 90 giorni“.