Nico D’Ascola (Ap): “la legittima difesa deve tenere conto nella opera di bilanciamento tra gli interessi dell’aggredito e gli interessi dell’aggressore”

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Nico D’Ascola (Ap):”La legittima difesa deve tenere conto nella opera di bilanciamento tra gli interessi dell’aggredito e gli interessi dell’aggressore”

abusi-sessualiIl legislatore svolge in maniera esatta il proprio compito allorquando coglie ciò che dalla società in trasformazione emerge come dato saliente che condiziona inevitabilmente l’agire del  legislatore che non può rimanere insensibile alla opinione pubblica allorquando la stessa si consolida in dati di tendenza che esprimono l’orientamento di una società che è cambiata”. Lo dichiara il presidente della Commissione Giustizia del Senato Nico D’ Ascola nel corso della conferenza stampa sulla legittima difesa nella sede di Alternativa popolare. “Le cause di giustificazione alle quali la legittima difesa appartiene meglio di ogni altro segmento del diritto penale devono cogliere i processi di trasformazione interni alla nostra società. Nella nostra società è sempre più forte l’idea che il cittadino debba potersi difendere in maniera adeguata da una serie continue di aggressioni non soltanto alla sua proprietà privata, quindi al bene giuridico del patrimonio, ma soprattutto alla sua stessa vita, alla sua stessa incolumità personale. La legittima difesa – prosegue D’Ascola – deve tenere conto nella opera di bilanciamento tra gli interessi dell’aggredito e gli interessi dell’aggressore della circostanza che gli interessi dell’aggredito ricevono in questo contesto normativo ma anche nell’applicazione che delle norme si dà una sorta di sottovalutazione rispetto agli interessi che fanno capo al contrario all’ aggredito.

Dobbiamo partire da una presa  atto, ossia di questo squilibrio che l’ordinamento  predispone quanto ad un esatto rapporto di bilanciamento tra interessi dell’aggredito e interessi dell’aggressore. Quando nel testo si parla di grave turbamento psichico – continua il presidente – si introduce un gradualismo all’interno di un fenomeno psichico come è il turbamento che impone di distinguere il grave turbamento da un turbamento senza ogni altra qualificazione. Per altro questo turbamento dovrebbe ingenerare l’errore prefigurandosi in questo caso una sorta di eziologia psichica tra due fenomeni entrambi a contenuto spirituale, psicologico, il turbamento grave e l’errore che porterebbe ad una indimostrabilità in giudizio della fattispecie. Una soluzione del genere che ruota intorno alla disciplina dell’errore, ma errore cagionato dal turbamento psichico grave non può assolutamente funzionare perché è indimostrabile in giudizio. La disciplina non soltanto si sottopone a fondate critiche di dimostrabilità in giudizio, perché la prova dovrà riguardare soltanto componenti psicologiche e quindi la vittima dovrà anche essere “periziata”. L’eccesso colposo – conclude D’Ascola –  può essere previsto soltanto davanti a una colpa grave, qualificazione già abbondantemente entrata nel linguaggio dei penalisti, come dimostrato ad esempio dal ddl Gelli in materia di responsabilità sanitaria basata proprio sulla colpa grave e risolvere tutta una serie di problemi riguardanti la responsabilità del medico”.

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