Reggio Calabria, D’Ascola: “il nostro sistema punitivo di diritto penale dovrebbe arricchirsi di sanzioni detentive non carcerarie”

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Nico D’Ascola (Ap):” Il nostro sistema punitivo di diritto penale dovrebbe arricchirsi di sanzioni detentive non carcerarie”

tribunale faldoni“L’idea di un diritto penale simbolico, che dovrebbe dare  risposte ai problemi sociali è l’idea che ci ha portato a questa condizione drammatica di ingestibilità di una giustizia penale che si regge su numeri non corrispondenti alla ragionevolezza. Un sistema penale che dovrebbe, ovviamente, giovarsi di soluzioni deflattive, ma dovrebbe, soprattutto, ancora e di più, a monte, giovarsi di una alternatività al sistema punitivo del diritto penale. Alludo alla creazione di quel diritto amministrativo punitivo, che era già all’interno di una storica ma non attuata legge, la n. 689 del 1981.Il diritto penale interviene allorquando i reati si sono verificati. È quindi un diritto punitivo, il quale ovviamente svolge una funzione di consolidamento della sicurezza, che però può essere perseguita soltanto se il sistema della prevenzione diventa davvero efficace. L’equivalenza non è tra reato e sicurezza, ma tra sistema efficace di prevenzione e sicurezza per i cittadini. Uno degli aspetti più negativi, sul quale il Parlamento è intervenuto, ma in maniera limitata e ancora non soddisfacente, è un’emergenza carceraria ricorrente, dovuta ad un diritto penale che si regge sulla pena prevalentemente detentiva. Il nostro sistema punitivo di diritto penale dovrebbe, al contrario, arricchirsi di sanzioni detentive non carcerarie e di sanzioni punitive penalistiche ma non detentive. Abbiamo addirittura già un progetto di codice penale che contiene al suo interno un arsenale sanzionatorio davvero diversificato, quello nato dalla Commissione Nordio e successivamente dalla Commissione Pisapia, che su questo punto si sono molto spese; ma le iniziative volte a risolvere i nodi strutturali del nostro sistema penale, poi, quasi sempre finiscono per essere accantonate e messe da parte, come se non servissero.  Analogamente condivido il riferimento all’importanza della tenuità del fatto, che riconosce, a livello di legislazione ordinaria, un principio costituzionale fondamentale, quello dell’offensività.  E risolve anche un paradosso, quello di una Corte costituzionale che lo aveva teorizzato da tempo e di un diritto penale sostanziale che, al contrario, finiva per negarlo e lo aveva relegato soltanto al diritto dei minori, come se tra diritto penale dei minori e diritto penale senza ogni altra qualificazione, si possa immaginare una seria differenziazione. Un importante disegno di legge giace in attesa dell’esame da parte Aula, il n. 2067. Su un punto c’è piena coincidenza di idee, quello della prescrizione, della quale tanto inopportunamente si è parlato, è vista da quest’Assemblea come un sistema equilibrato di stampo liberale che assicura la ragionevole durata dei processi, perché la ragionevole durata dei processi non è una categoria dello spirito, ma una norma costituzionale attuativa ed in realizzazione di diritti fondamentali dei cittadini. Stiamo trattando diversi, importantissimi testi: la riforma del processo civile, per esempio, è uno di quelli sui quali si sta attualmente discutendo all’interno della Commissione giustizia. Su temi nevralgici, come il tribunale dei minori, il tribunale della famiglia e il connesso problema del diritto di famiglia, si registrano criticità evidenziate soprattutto nel corso delle tante audizioni alle quali i senatori hanno pensato di dover ricorrere e che hanno arricchito il dibattito sul punto veramente complesso di una delega che abbraccia l’intero codice di procedura civile”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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