Concorsi, per esami, per l’ammissione di Allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l’anno accademico 2017-2018
Numero pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – n. 2 del 10.01.2017
Data scadenza: 9 febbraio 2017
? Descrizione:?
a) Esercito: 140 posti per il concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al primo anno del 199° corso dell’Accademia Militare;
b) Marina: 115 posti per il concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale;
c) Aeronautica: 81 posti per il concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica;
d) Carabinieri: 50 posti per il concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.-
? Requisiti generali di partecipazione
Ai concorsi per allievi ufficiali nellle Accademie delle FF.AA. possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione ai predetti concorsi, fermo restando quanto specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta’ e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta’ alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), del bando di concorso non dovranno superare il ventottesimo anno di eta’ alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di eta’ e’ elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L’eventuale periodo trascorso in qualita’ di allievo delle Scuole militari non e’ considerato valido ai fini dell’elevazione del limite di eta’.
Tale elevazione del limite di eta’ non si applica:
– ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica di cui all’ art. 1, comma 1, lettera c);
– al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera d);
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2016 – 2017 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. L’eventuale ammissione ai corsi dei concorrenti che hanno conseguito all’estero il titolo di studio prescritto e’ subordinata al riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati.
Per gli ulteriori requisiti di ammissione , per la riserva dei posti , per i programmi e lo svolgimento della preselezione e degli esami è consultabile il Bando di concorso al Link