Voucher, ecco come operare con le comunicazioni

StrettoWeb

E’ stata introdotta una nuova comunicazione preventiva per avviare soggetti con il lavoro accessorio (buoni lavoro/voucher). Si tratta di una email (anche non PEC) che non sostituisce, ma si aggiunge alla consueta attivazione sul sito INPS. Da Fondazione studi dei Consulenti del lavoro e dal Ministero arrivano le prime soluzioni ai molteplici dubbi dei committenti. Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. La comunicazione per i datori agricoli, invece, può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività. Per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata, ma con più fasce orarie differenziate si può inviare un’unica comunicazione specificando gli orari del lavoratore. La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono: – se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività; – se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività presso il nuovo luogo della prestazione; – se si anticipa l’orario d’inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario; – se si posticipa l’orario d’inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario; – se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’ulteriore attività; – se il lavoratore termina anticipatamente l’attività: entro i 60 minuti successivi; – se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata. Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicazione dà luogo all’applicazione della relativa sanzione. I consulenti del lavoro possono effettuare le comunicazioni via mail per conto del committente e fornire le informazioni necessarie.

Condividi