Messina, condannata la compagnia aerea low cost Volotea: costi aggiuntivi al check-in

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Antitrust: condannata compagnia aerea low cost per il costo del check-in in aeroporto. “No ai voli superscontati, in realtà riservati”. UNC: vittoria dei consumatori

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accolto l’esposto dell’Unione Nazionale Consumatori di Messina, condannando la compagnia aerea low cost spagnola Volotea, che opera presso gli aeroporti di Venezia, Palermo e Verona.
Tutto inizia da due famiglie messinesi che, non avendo fatto in tempo a fare il check-in on line, si sono ritrovate a pagare un importo aggiuntivo di 30 euro a persona, per un totale di 120 euro per una e 150 per l’altra. L’Antitrust ha ritenuto la pratica commerciale scorretta e ha comminato una sanzione di 160mila. Una seconda sanzione, di 210mila euro, perché la compagnia promuoveva voli super scontati ad 1 euro in realtà riservati ai clienti del servizio Supervolotea. La compagnia aerea può ora presentare ricorso al Tar del Lazio.
“Una vittoria dei consumatori! Le compagnie low cost sono molto vantaggiose e offrono tariffe allettanti, ma talvolta nascondono insidie, per non dire vere e proprie trappole, come quella di chiedere cifre esorbitanti se non si fa in tempo a fare il check-in on line o se il bagaglio supera il peso consentito. Oppure pubblicizzano offerte mirabolanti e super scontate che però riguardano un numero limitato di posti o sono riservate solo ad alcuni clienti. Ora questa sentenza afferma un principio importante a tutela dei consumatori. Non si possono chiedere cifre esorbitanti, approfittandosi della situazione e le offerte vanno sempre declinate in modo chiaro” dichiara il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori di Messina, Mario Intilisano.
La compagnia con sede a Barcellona indicava sul sito internet che se il check-in era effettuato in aeroporto c’era un costo, ma, per l’Antitrust, ometteva “di indicare l’importo dello stesso, rinviando ad un tariffario nel quale compaiono i costi di una serie di servizi aggiuntivi“. Ma “un eccesso di informazioni porta a svilire e a far venir meno l’efficacia della notizia fondamentale ed essenziale”.  Inoltre si avvisava il cliente di stampare le carte di imbarco prima di arrivare in aeroporto, ma si aggiungeva: “puoi anche scaricarle sul tuo cellulare o utilizzare il servizio di chek-in in aeroporto. Se non possiedi le carte di imbarco una volta in aeroporto il costo per l’emissione sarà di 30 €”. Ebbene per l’Antitrust si lascia “intendere che sia possibile trovare in aerostazione apposite postazioni web per il chek-in on line”, per poterlo effettuare in modo autonomo e senza il costo aggiuntivo di 30 euro, invece negli aeroporti non ci sono terminali “se non negli appositi banchi Volotea“. Una condotta ritenuta dall’Antitrust “particolarmente grave ed aggressiva se si considera che l’importo di 30 euro per effettuare il check-in in aeroporto ha anche un costo elevato per il consumatore, ove rapportato al costo del biglietto” in una fase “in cui il consumatore non ha possibilità di scelta per fruire del servizio“. Una pratica commerciale contraria agli artt. 20 e 24 del Codice del Consumo e sanzionata con 160.000 euro.
Rispetto alle seconda sanzione, pari a 210mila euro, Volotea promuoveva una campagna nel suo sito internet dal claim “Vola a partire da 1€ diventa Supervolotea e ottieni super-poteri!“. Ma per l’Antitrust i voli ad 1 euro erano ” in misura estremamente limitata“, la promozione era valida “solo su una tratta del viaggio con la conseguenza che il consumatore dovrà pagare il prezzo del biglietto del ritorno al prezzo ordinario” ed, infine, “gli importi indicati sono applicabili solo a coloro che hanno aderito al programma denominato Supervolotea“, un programma di fidelizzazione “di cui sono del tutto sottaciuti termini e condizioni che prevede il versamento di un canone annuale e il tacito rinnovo” e con un “costo annuo di circa 50 euro“. In pratica “il prezzo del biglietto aereo pubblicizzato risulta sempre inferiore a quello effettivamente pagato dai consumatori non iscritti a Supervolotea” che, per scoprire il prezzo reale del biglietto standard, doveva cliccare sull’icona del volo.
Ebbene per l’Antitrust si tratta di una pratica “scorretta in base ai principi di trasparenza che devono essere osservati dal professionista (…) ai fini di una corretta rappresentazione del prezzo di un biglietto aereo”  che “deve essere chiaramente ed integralmente indicato sin dal primo contatto con il consumatore, in modo da rendere immediatamente e chiaramente percepibile l’esborso effettivo finale“.
Insomma, il consumatore fin dall’inizio della processo di prenotazione “deve poter avere piena contezza (…) di tutti gli oneri certi, prevedibili e inevitabili che dovrà sopportare, tra i quali anche i costi di adesione a Supervolotea“.
“Una sentenza importante che giunge proprio nel momento in cui molti italiani stanno prenotando i voli per le imminenti vacanze. Speriamo che ora le compagnie si conformino ai principi sanciti dall’Antitrust” conclude Intilisano.

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