Ecco i criteri per la proroga CIGS

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Definite le condizioni per l’accesso delle aziende ad un ulteriore periodo di CIGS, in caso di cessazione dell’attività e di cessione dell’azienda stessa con il riassorbimento del personale. Con la Circolare n 22 dell’11 luglio 2016, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dettato le regole. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato per un massimo di: – 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016; – 9 mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017; – 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018. La proroga è concessa a condizione che: – l’impresa abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale e sia impossibilitata a portare a termine il piano di risanamento contenuto nel programma; – si determini la cessazione dell’attività aziendale; – esistano concrete prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori. Il datore di lavoro è obbligato a stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico. Ad esso va allegato un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso. L’accordo deve contenere il piano di sospensione dei lavoratori, il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi, le modalità di gestione per le eventuali eccedenze di personale. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora intervenga, può confermare la sussistenza di prospettive concrete di rapida cessione o dichiarare, per ragioni di tutela della riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente. Prima della sottoscrizione dell’accordo va controllata la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie. Al Ministero dello sviluppo economico, nel caso in cui partecipi all’accordo, è affidato il compito di monitorare il buon esito dell’iter. Una volta stipulato l’accordo, la società cedente è tenuta a presentare l’istanza attraverso il sistema informatico di cigs on line, allegando il verbale di accordo, l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel trasferimento aziendale, il programma e il piano delle sospensioni del personale. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del lavoro.

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