Elezioni comunali, ecco tutte le modalità di voto

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Domani si terranno le elezioni amministrative in più 1.300 comuni italiani per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Ecco le modalità con cui si vota.

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15MILA ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA).

La scheda ha già i nomi e i cognomi dei candidati sindaco, scritti in un rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può esprimere il proprio voto: – per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo sul nome e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate. In questo caso il voto è valido sia per il candidato sindaco sia per la lista collegata; – per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo sul relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista. Il voto in questo caso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; – per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto così è valido sia per la lista votata sia per il candidato sindaco collegato; – solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo il nome nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa. In questo caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono e per il candidato sindaco collegato; – è possibile però esprimere un voto disgiunto: tracciando un segno sul nome del candidato a sindaco e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul contrassegno; Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 15MILA ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA).

L’elettore potrà esprimere il proprio voto: – tracciando un segno di voto solo sul nome di un candidato sindaco; in questo caso il voto è valido anche per la lista collegata; – tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nome del candidato sindaco collegato; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato sindaco, sia per la lista collegata; – tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è valido sia per la lista votata, sia per il candidato sindaco collegato; – manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore può scrivere il nome (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. Le preferenze in questi comuni devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale; nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

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