Voucher, compatibilità con Naspi, mobilità, disoccupazione agricola e CIG: ecco tutte le spiegazioni

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Se i voucher rientrano nel limite di € 3.000 annui, il beneficiario dell’indennità Naspi non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dall’attività svolta. La comunicazione, invece, dovrà essere effettuata prima che il compenso determini il superamento del limite di € 3.000 (anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio), pena la decadenza dalla indennità Naspi. Jobs act è intervenuto apportando rilevanti modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). Tali prestazioni possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Se sono percepite da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo è di € 3.000 per anno civile (€ 4.000 lordi da 1.1. a 31.12) anziché € 7.000. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Anche la Naspi è interamente cumulabile con i voucher nel limite di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a 7.000, la Naspi sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data d’inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario di Naspi deve comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività. Anche i trattamenti di disoccupazione agricola sono compatibili con lo svolgimento di lavoro accessorio, sempre nel limite di € 3.000 netti annui. La cumulabilità va valutata con riferimento all’eventuale attività con i voucher svolta nell’anno di competenza della prestazione. Le integrazioni salariali (CIGO, CIGS, ecc), inoltre, sono interamente cumulabili con i buoni lavoro, sempre entro € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a € 7.000, le somme derivanti da voucher non sono integralmente cumulabili, ma applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Solo se gli emolumenti rientrano in € 3.000 euro annui, l’interessato non è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva. Mentre questa andrà resa prima che il compenso superi tale limite, pena la decadenza dalle integrazioni salariali. Info dai Consulenti del lavoro.

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