Mobilità in deroga in Calabria, il Comitato per la Vita: “si è conclusa la possibilità di godere del beneficio”

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mobilitazione dei lavoratori“Con la presente e facendo riferimento  all’incontro svoltosi giorno 25/03/2016 presso la  sede dell’ INPS di Catanzaro alla presenza del direttore dell’INPS Dott. Greco parte della dirigenza dell’ente, dell’assessore regionale al Lavoro dott.ssa Federica Roccisano e le organizzazioni sindacali appartenenti alla CISL, CGIL e la UIL, vorremmo precisare e smentire ciò che è stato affermato in tale sede. Fatta la premessa che ci rammarica il fatto che, a questo punto, che siano consenzienti anche TUTTE le sigle sindacali, vorremmo rimarcare ciò che è stato evidenziato e cioè che a dire (e come più volte rimarcato dall’assessore Federica Roccisano) – “È infatti opportuno, precisare che si è conclusa la possibilità di godere della mobilità in deroga ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 83473 di agosto 2014”.

VOGLIAMO EVIDENZIARE CHE CIO’ E’ FALS, DATO CHE IL DECRETO IN QUESTIONE DA COME SI EVINCE, DICE TUTT’ALTRO… E CHE LA CONCESSIONE DELLA MOBILITA’ IN DEROGA NON POTRA’ ESSERE PIU’ CONCESSA DAL 1/01/2017!!!

 Del decreto n.83473 del 1/08/2014 firmato dal Ministro  G. Poletti e dal Ministro P. C. Padoan , in virtù del fatto che non è possibile trascriverlo per intero, estrapoliamo i punti salienti per ciò che concerne la concessione del trattamento di MOBILITA’ IN DEROGA e che va a scontrarsi con ciò che è stato più volte affermato e ribadito in varie sedi dall’assessore F. Roccisano:

A)   LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER ALMENO TRE ANNI, ANCHE NON CONTINUATIVI

Periodo di riferimento
Durata massima consentita
1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
5 mesi nell’arco del periodo (1)

5 + ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n.218 del 6 marzo 1978 (1)
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016

Il trattamento NON può essere erogato
Dall’1 gennaio 2017
Il trattamento NON può essere più erogato

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto

I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

B) LAVORATORI CHE ALLA DATA DI DECORRENZA DEL TRATTAMENTO NON ABBIANO MAI BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA OPPURE ABBIANO GIÀ BENEFICIATO DI PRESTAZIONI DI MOBILITÀ IN DEROGA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE ANNI

Periodo di riferimento
Durata massima consentita
1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
7 mesi nell’arco del periodo (1)

7 + ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978 (1)
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016
6 mesi nell’arco del periodo

6 + 2 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978
Dal 1 gennaio 2017
Il trattamento NON può essere più erogato

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell’annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all’entrata in vigore del decreto. A scanso di equivoci, e per chi non ne fosse a conoscenza,dei” lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978” rientra proprio la nostra REGIONE CALABRIA. A tal fine, fatta nuovamente la premessa che la PRIORITA’ in Calabria è il LAVORO e non l’ASSISTENZIALISMO (che tra virgolette occorre nel frattempo per poter SOPRAVVIVERE!), si richiede a questo punto all’Assessore Federica Roccisano, di dare delucidazioni in merito a tale decreto visto e considerato che è talmente CHIARO che si scontra con le sue dichiarazioni CHE APPAIONO ALQUANTO FALSE O QUANTOMENO ALTERATE”, è quanto scrive il comitato per la vita.

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