Unc Calabria: “contro l’arroganza delle banche interviene il garante della privacy”

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Cuoco: “contro l’arroganza delle banche questa volta è intervenuto il Garante della Privacy per rimettere ordine e richiamare l’Istituto Bancario al rispetto delle regole nell’interesse dell’utente”

BANCHE“Come se non bastassero le difficoltà di famiglie e imprese  ad ottenere credito, la recente sentenza della Corte di Cassazione che vieta in modo assoluto l’applicazione sui conti corrente degli interessi anatocistici anche annuali e la giurisprudenza concorde nel riconoscere l’illegittimità di vari addebiti imposti dalle banche (commissioni di massimo scoperto prive di valido presupposto, interessi usurari, ecc.), le stesse continuano a persistere nelle loro richieste assurde, penalizzando i loro stessi clienti-utenti. Contro la protervia e l’arroganza delle banche questa volta è intervenuto il Garante della Privacy per rimettere ordine e richiamare l’Istituto Bancario al rispetto delle regole nell’interesse dell’utente”. E’ quanto sostiene l’Avv. Saverio Cuoco, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori Calabria che così prosegue: “viviamo in un Paese in cui è necessario ricorrere alle Autorità competenti, anche quando un nostro diritto che dovrebbe essere naturalmente garantito, non viene riconosciuto, pertanto l’associazione ha dovuto denunciare il comportamento scorretto ed ai limiti dell’estorsione di UBI Banca S.p.A. per ottenere la documentazione richiesta dall’utente, indispensabile per verificare l’esistenza di eventuali interessi usurari sul proprio conto corrente. E’ quanto successo ad un nostro associato che dopo aver sottoscritto presso UBI Banca S.p.A. un contratto di conto corrente bancario, con annessa apertura di credito, chiedeva il rilascio della seguente documentazione: copia del contratto originario di apertura di credito, copia di eventuali contratti e convenzioni successivi sottoscritti, copia di tutti gli estratti di conto trimestrali con evidenza di tutti gli addebiti e competenze applicate dall’inizio del rapporto alla data della richiesta. Dopo vari reclami e fax di sollecito inoltrati anche alla sede nazionale dell’Istituto Bancario, perveniva  riscontro, ben oltre i 90 giorni previsti dall’art. 119 co.4 del Testo Unico Bancario e veniva chiesto al ricorrente di versare anticipatamente la somma di euro 297,80  a titoli di costi per la produzione della documentazione, subordinando il rilascio della documentazione al pagamento di detta somma. La richiesta illegittima dell’Istituto Bancario, (trattasi di  “ abuso del diritto” finalizzato a protrarre nel tempo l’accesso ai dati personali del ricorrente), ha determinato un ritardo inconcepibile nell’attivazione della tutela dei diritti del richiedente, così come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 18555 del 2013 che richiamando i precedenti orientamenti ha confermato che la richiesta di accesso ai propri dati personali deve essere soddisfatta “senza ritardo” da parte del soggetto destinatario, titolare del trattamento dei dati. In tal senso si è espresso più volte anche il Garante della Privacy affermando il principio della gratuità dell’accesso a tutte le informazioni personali detenute dall’Istituto di credito, su supporto informatico o cartaceo. Inoltre l’accesso ai propri dati personali costituisce necessario ed indispensabile presupposto per verificare se la Banca  nel trattare i dati stessi contabili e bancari del ricorrente abbia operato legittimamente. Pertanto, considerata la richiesta insensata ed esosa dell’Istituto Bancario, il ricorrente assistito dall’Avv. Maria Vittoria Falzea, legale dell’associazione, inoltrava denuncia/ricorso al Garante della Privacy per ottenere quanto legittimamente richiesto e non corrisposto. Il Garante della Privacy con decisione del 23 Aprile 2015, rilevato che “ nel caso di specie risulta applicabile la disciplina in materia dei dati personali avendo l’interessato chiesto la comunicazione di dati personali contenuti in alcuni documenti detenuti dalla banca e considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, deve essere garantito gratuitamente  e non può essere condizionato per quanto attiene alle modalità di esercizio“, accoglie il ricorso e ordina all’Istituto Bancario di trasmettere gratuitamente all’interessato, la documentazione richiesta entro il termine di 45 giorni dal provvedimento, determinando a carico della stessa Banca, l’ammontare delle spese e dei diritti del procedimento pari a euro 500. Invitiamo pertanto tutti coloro che avessero subito dagli Istituti Bancari delle prepotenze ed angherie o comunque dei ritardi anche nelle richieste legittime inoltrate alle stesse, a segnalarle all’associazione, collegandosi al sito internet  www.uniconsum.it per verificarne la regolarità in conformità alla normativa vigente in materia bancaria ed inoltrare le successive denunce agli organi competenti”.

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