Reggio: “la motorizzazione mette una pietra tombale sulla validità della patente di guida ai fini dell’identificazione personale”

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PatenteAccade che durante i servizi di polizia stradale alcuni agenti unitamente alla patente di guida su tessera plastificata Modello MC 720 F rilasciata dalla Motorizzazione Civile ed esibita dal conducente richiedono anche un documento personale di riconoscimento. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea, Referente unico dell’ANCADIC Onlus e Responsabile del Comitato  spontaneo “Torrente Oliveto”.

Visto che il documento di riconoscimento unitamente alla patente di guida non è richiesto da tutti gli addetti ai servizi di polizia stradale, il cittadino è confuso. Anche presso gli uffici postali e istituti bancari si ritiene che la patente di guida non   sia documento idoneo per consentire l’identificazione personale. Ben si comprende i disagi che ne possono scaturire per l’utente. Ciò ha indotto lo scrivente a formulare quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio della Motorizzazione di Reggio Calabria in ordine alla idoneità della patente di guida sopra indicata a consentire l’identificazione personale. Il precitato Ufficio della Motorizzazione Civile ha prontamente riferito che: “ la patente di guida, qualunque sia il suo formato, è, a tutti gli effetti di legge documento d’identità, come precisato con apposita circolare dal Ministero degli Interni”. Al riguardo il Ministero dell’Interno Ufficio studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari legislativi, negli anni passati si era determinato in merito e con nota prot M/2413/8 diramata ai Prefetti della Repubblica, ai Commissari del Governo per la provincia di Trento e per la Provincia di Bolzano, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Sede e alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione di Roma aveva richiamato e sottolineato  il dettato della specifica norma del Codice della Strada che attribuisce carattere di documento equipollente alla carta di identità ad ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato (nella specie, dall’Ufficio provinciale della MCTC dipendente dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione).

La formulazione di tale parere, scrive il prefato Ministero, trova fondamento, altresì nella pronuncia del Consiglio di Stato, dal Comitato antiriciclaggio istituito presso il Ministero del Tesoro che ha concordato sulla idoneità della patente di guida a consentire la identificazione personale e dal Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione. Quanto sopra con incarico di notiziare gli enti e gli organismi interessati. Il ministero dell’Interno è stato chiaro nel richiamare quanto sancito dalla legge nazionale, e non si comprende come sia possibile che i pubblici funzionari nell’adempimento dei compiti istituzionali non si attengano a quanto stabilito dal Codice della Strada e ribadito dal prefato Ministero e creano ingiustificatamente confusione e disagi ai cittadini. Continuare a richiedere l’esibizione di altro documento di identificazione unitamente alla patente di guida si potrebbe incorrere in gravi violazioni da parte del pubblico ufficiale o esercente un servizio pubblico, né a mio avviso ci si può appellare alle circolari interpretative della pubblica amministrazione che non vincolano nessuno, anzi non valgono a nulla, soprattutto nel campo penale visto che non possono mettersi in contrasto con l’evidenza del fatto normativo, come peraltro affermato dalla Suprema Corte di Cassazione.

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