Elezioni Europee, in Italia si eleggono 73 “euro-deputati”: soglia di sbarramento al 4%

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Ai fini dell’elezione dei 73 europarlamentari italiani, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali: Italia nord-occidentale; Italia nord-orientale; Italia centrale; Italia meridionale, Italia insulare. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti da tutte le liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l’eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio. Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni, per la quale si applica il sistema vigente per la Camera. Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50 mila preferenze.

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