Reggio, le ordinanze della Commissione relative al ripristino delle condizioni di potabilità delle acque in varie zone

StrettoWeb

imagesDi seguito le ordinanze integrali della Commissione straordinaria Chiusolo, Castaldo e La Paglia relative al ripristino delle condizioni di potabilità delle acque nelle  seguenti zone:

-Isolato 45 Via Glauco
-Ortì e Arasì
-Gallico-zona piazzetta passo Caracciolo
-Gallico superiore- zona Piazza Madonna delle Grazie.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Considerato che con Ordinanza n* 41 del 21.08.’13 veniva vietato di utilizzare per scopi potabili e per il consumo alimentare le acque distribuite nell’isolato n* 45 di via Glauco; Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande n* 1992 de1 07.11.’13 con cui è stato comunicato l’esito delle analisi batteriologiche dei campioni di acqua potabile prelevati in data 15.10.’13 dall’ARPACAl-Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, presso i pozzetti di “via Argine Dx Annunziata”- “via Glauco presso isolato 45”- “via Glauco presso isolato 1/a” dal quale è emerso che gli stessi campioni risultano favorevoli, essendo i valori di parameúo conformi ai requisiti’ richiesti dal D.Lgs. 3112001 e pertanto l’acqua erogata può essere destinata al consumo umano; Visto il D.Lgs 31 del 02.02.2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 981831C.8. relativa alla qualità delle acque destinata al consumo umano;
Visto l’art. 50 c.5, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000, in base al quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”; In virtù dei poteri attribuiti a questa commissione dal DPR. 10.10.12,registrato in data 11.ott. alla Corte dei Conti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- serie generale n* 246 del 20.10.’12, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 143 del citato TUEL, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi; REVOCA Per i motivi esposti in premessa, che qui s’intendono interamente riportati e trascritti l’ordinanza nt 41 del 21.08.’13 che vietava l’utilizzo per il consumo alimentare delle acque presso l’isolato 45 di via Glauco. Dispone che la presente revoca sia notificata al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, al Responsabile del Servizio Idrico lntegrato, alla società So.Ri.Cal, gestore degli acquedotti Calabresi per conto della Regione Calabria ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande. Dispone che la presente revoca sia pubblicata all’Albo Pretorio e venga divulgata per la massima diffusione attraverso gli organi d’informazione.

Considerato che con ordinanza n* 18 del 14.10.2012 veniva vietato l’ulilizzo per il consumo alimentare delle acque distribuite nelle località Ortì ed Arasì. Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande n* 1996 de1 07.11.’13 con cui è stato comunicato l’esito delle analisi batteriologiche dei campioni di acqua potabile prelevati in data 23.10.’13 dall’ARPACAL-Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, presso i serbatoi di “Orti”, “Petrulli” e “Podargoni”, presso le sorgive “Canaluccio e Propica” e le fontane pubbliche di Podargoni, Cerasi ed Ortì è emerso che gli stessi campioni risultano favorevoli, essendo i valori di parametro conformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 3112001 e pertanto l’acqua erogata può essere destinata al consumo umano. Visto il D.Lgs 31 del 02.02.2001, recante disposizioni per I’attuazione della direttiva 98/83lC.8. relativa alla qualità delle acque destinata al consumo umano.
Visto l’art. 50 c.5, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. In virtù dei poteri attribuìti a questa commissione dal DPR. 10.10.’12, registrato in data 11. ott. alla Corte dei Conti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n* 246 del 20.10.’12, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 143 del citato TUEL, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi; REVOCA Per i motivi esposti in premessa, che qui s’intendono interamente riportati e trascritti l’ordinanza n* 18 del 14.12.2012 che vietava l’utilizzo per il consumo alimentare delle acque nell’abitato di Ortì ed Arasì. Dispone che la presente revoca sia notificata al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, al Responsabile del Servizio Idrico Integrato, alla società So.Ri.Cal, gestore degli acquedotti Calabresi per conto della Regione Calabria ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande. Dispone che la presente revoca sia pubblicata all’Albo Pretorio e venga divulgata per la massima diffusione attraverso gli organi d’informazione.

Considerato che con ordinanza n* 44 del 06.09.’13 veniva vietato l’utilizzo per il consumo alimentare delle acque distribuite nell’abitato della località Gallico zona piazzetta Passo Caracciolo e Gallico Superiore -zona piazza Madonna delle Grazie. Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande n* 1993 del 07.11.’13 con cui è stato comunicato l’esito delle analisi batteriologiche dei campioni di acqua potabile prelevati in data 30.10.’13 dall’ARPACAL-Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria, presso le fontane pubbliche di piazza “Madonna delle Grazie” di Gallico Superiore e “Passo Caracciolo” di Gallico dal quale è emerso che gli stessi campioni risultano favorevoli, essendo i valori di parametro conformi ai requisiti richiesti dal D.Lgs. 31/2001 e pertanto l’acqua erogata può essere destinata al consumo umano. Visto il D.Lgs 3\ del 02.02.2001, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 98/83/C.E. relativa la qualità delle acque destina alconsumo umano. Visto l’art. 50 c. 5, del TUEL, approvato con D.Lgs 261/2000, in base al quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”. In virtù dei poteri attribuiti a questa commissione da1 l DPR. 10.10.’12, registrato in data 11. ott. alla Corte dei Conti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n* 246 del 20.10.’12, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 143 del citato TUEL, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi; REVOCA Per i motivi esposti in premessa, che qui s’intendono interamente ricopiati e tascritti l’ordinanza n* 44 del 06.09.’13 che vietava l’utilizzo per il consumo alimentare delle acque nell’abitato delle località di Gallico – zona piazzetta Passo Caracciolo e Gallico Superiore- zona piazza Madonna delle Grazie.
Dispone che la presente revoca sia notificata al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, al Responsabile del Servizio Idrico Integrato, alla società So.Ri.Cal, gestore degli acquedotti Calabresi per conto della Regione Calabria ed all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Dipartimento di Prevenzione, Unità Operativa Igiene Alimenti e Bevande. Dispone che la presente revoca sia pubblicata all’Albo Pretorio e venga divulgata per la massima diffusone, attraverso gli organi d’informazione.

Condividi