Le indagini dell’ispettore FELICINO – N.33

StrettoWeb

Con una nota congiunta dell’azienda Usl e dell’Arpat, era stata fatta pervenire a tutti i Sindaci del territorio, una linea guida in merito alla gestione delle coperture in cemento amianto ancora montate su diversi capannoni.

Quasi tutti i Sindaci, prontamente, si erano attivati inviando alle aziende interessate dal problema, un’Ordinanza con la quale imponevano di produrre, entro gg. 60 dal ricevimento dell’atto, una idonea documentazione di “Valutazione di rischio”, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale e la “nomina del RRA” (Responsabile del Rischio Amianto).

Questi atti misero allo scoperto un problema, fino a quel  momento ignorato, e crearono un panico generale sia nei proprietari d’immobili coperti con “eternit”, che nella popolazione. Nei primi, perché pensavano agli alti costi per la rimozione o l’incapsulamento e nei secondi perché si era generata la paura di una forte incidenza dei tumori ai polmoni.

Neanche a farlo apposta, in quei giorni i paesi della costa furono interessati da rilevanti fenomeni temporaleschi e da venti fortissimi, che scoperchiarono alcuni capannoni e tra questi uno con il tetto in cemento-amianto. Questo allarmò ancora di più la popolazione della zona, che protestò con “forte e vibrante soddisfazione” con il Sindaco.

L’ispettore Felicino fu incaricato ad accertare i danni che quell’evento atmosferico aveva prodotto e di effettuare una valutazione sul pericolo amianto, per la popolazione limitrofa.

Nel mentre che si recava sul posto interessato, a Felicino tornò alla mente quanto di recente aveva letto a proposito di uno studio fatto a Trieste, dove si evidenziava che la causa scatenante del  mesotelioma pleurico, il classico tumore da esposizione ad amianto, era dovuto all’accumulo di ferro la cui produzione era una risposta dell’organismo per rendere innocue le fibre di amianto inalate. Ossia, la terapia difensiva generata dal nostro organismo a sua volta era quella che scatenava il tumore.

Arrivato sul luogo dell’evento, Felicino trovò due lavoratori intenti a rimuovere i resti delle lastre di copertura in cemento amianto e notò che gli stessi non indossavano i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari, nel caso specifico, per proteggersi dall’inalazione di polveri, in genere, e di fibre di amianto in particolare, quindi fece sospendere il lavoro e procedette alle dovute indagini, alla fine delle quali appurò che il proprietario del capannone, nonché titolare dell’azienda che occupava lo stabile, aveva omesso di designare il RRA, non aveva effettuato una valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento-amianto e, vista l’emergenza, aveva incaricato due suoi operai ad ammucchiare le macerie in una zona del piazzale. A quel punto, Felicino fece transennare l’area è ordinò al titolare di contattare immediatamente una ditta specializzata alla rimozione dell’amianto perché intervenisse con tempestività. Quindi chiamò in disparte il titolare-proprietario e lo informò che avrebbe proceduto, in ottemperanza al disposto di cui alla Legge 257/92 e all’art. 4 del D.M. 6/9/94, ad una comunicazione al Sindaco e al Magistrato in merito alle violazioni inerenti la mancata nomina del RRA e alla mancata valutazione delle condizioni della copertura in cemento amianto. Quindi gli fece notare che non doveva impiegare i due operai della sua ditta per quel lavoro che presupponeva una specializzazione precisa. Il titolare cercò di giustificarsi dicendo “ma ispettore, si trattava di un’emergenza, cosa avrei dovuto fare?”, al che Felicino spiegò che comunque era grave aver fatto lavorare i due operai senza avergli fornito le mascherine necessarie a proteggerli dal rischio d’inalazione di polveri e fibre di amianto. Il titolare, che aveva un diavolo per capello per i danni subiti si trattenne dall’inveire contro l’ispettore, riuscendo solo a dire “ma cosa vuole che abbia pensato nel momento dell’evento, se non a cercare di limitare i danni ai macchinari dentro il capannone ed è per questo che ho comandato i due operai a rimuovere le macerie. E poi cos’è questa legge che m’impone di designare un responsabile per l’amianto. Non l’ho sentito mai dire e, sono sicuro, che nessun proprietario ha indicato questa figura”. Felicino non rispose, non voleva alimentare quella polemica. Sapeva che anche la stampa ne aveva parlato e che i sindaci avevano attivato gli atti necessari, quindi il problema era stato abbondantemente evidenziato e comunque non giustificava un comportamento che poteva aver causato danni irreparabili alla salute dei due operai. Perché l’ispettore sapeva che l’amianto era come lo spermatozoo, bastava che una sola fibra imboccasse la strada giusta è arrivava al traguardo, con il risultato che nel caso dell’amianto non sarebbe stato un evento felice, ma avrebbe portato al tumore. Quindi stralciò dal blocchetto dei verbali una copia e, fatto salvo le comunicazioni agli Enti preposti, contestò al titolare dell’impresa anche la violazione all’art. 251, punto1) lettera b) del D.Lgs 81/08, per non aver fornito ai due lavoratori dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria spiegando che tale violazione prevedeva la pena dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

A cura di Studio SGRO

e-mail:ispettorefelicino@gmail.com

Condividi