Ancora con l’umore sotto le scarpe si alza dalla scrivania, prende la borsa e si avvia per la sua ispezione odierna che, ironia della sorte, riguardava proprio gli uffici comunali. Felicino deve verificare se quanto denunciato dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) rispondeva a verità, ossia se era vero che nell’Amministrazione comunale non erano stati designati il RSPP e il medico competente (MC) e che quindi i lavoratori non venivano sottoposti ad accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità alla mansione.
Entrato nel palazzo comunale, Felicino, si fece accompagnare dal Sindaco al quale spiegò il motivo della sua visita e gli chiese di poter visionare la documentazione inerente la designazione dei due soggetti (RSPP e MC). Successivamente viene condotto nell’ufficio tecnico dove, dopo una lunga e attenta ricerca, non si riscontra traccia alcuna di detti incarichi e nessuno ricorda che siano mai stati fatti. Nell’occasione, l’ispettore appura anche che l’Organo politico non aveva provveduto ad individuare i soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro, che di solito, nei comuni, erano i dirigenti dei vari settori oppure il direttore generale.
Ritornato dal Sindaco, Felicino spiega che le designazioni non erano state fatte e quindi comportava delle infrazioni e che il responsabile del mancato rispetto di tali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro era proprio il Sindaco. Questo, a quel sentire, con aria canzonatoria e con la sicurezza di chi pensa di sapere, dice “Ispettore, è in errore a ritenere che la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro spetti all’autorità politica, quando invece è dei dirigenti o dei funzionari comunali aventi funzioni direttive! Il D.Lgs 81/08 lo indica in maniera chiara!”. Felicino percepisce quella risposta come dettata dalla buona fede, conoscendo il Sindaco come persona seria e pertanto ribatte senza polemica “E’ vero che nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro s’intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, però” e qui si sofferma un po’ come per addolcire la pillola “perché tale disposizione trovi pratica attuazione occorre che gli Organi di direzione politica, nel nostro caso Lei sindaco, procedano alla individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro”. Il Sindaco davanti a quella puntualizzazione capisce che qualcosa non è andata per il verso giusto, quindi suona il campanello e chiama la segretaria dando disposizioni che venga convocato con urgenza il direttore generale. Nel mentre, Felicino spiega che la mancata indicazione del datore di lavoro non può che avere come conseguenza il permanere in capo al Sindaco, quale soggetto titolare della responsabilità politica, la qualità di datore di lavoro e ciò ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica.
L’occasione gli pare propizia anche per spiegare al Sindaco che la responsabilità dell’Organo di direzione politica rivive anche nei casi in cui non vengano messe a disposizione del datore di lavoro, pur individuato, le disponibilità finanziarie necessarie per attuare le misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Quindi, tira fuori dalla borsa il blocco dei verbali, ne stacca una copia e contesta le violazioni, per la mancata designazione del medico competente, all’art. 18, 1° punto, lettera a) e, per la mancata designazione del RSPP, all’art. 17, 1° punto, lettera b), chiarendo che le sanzioni sono rispettivamente l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Poi, ad abundantiam, aggiunge che una recente legge ha aumentato le ammende del 9,6%.
A cura di Studio SGRO
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