Calabria, nota di chiarimento sui rilievi della Corte dei Conti

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calabria 1In relazione a quanto oggi diffuso dagli organi di informazione sui contenuti della deliberazione 29/2013 della Corte dei Conti – sezione Calabria – ovvero, il controllo dei rendiconti dei Gruppi Consiliari relativi all’anno 2012,  è necessario chiarire, in premessa,  che tale deliberato non è ancora stato ufficialmente notificato agli Uffici del Consiglio regionale della Calabria.

Ciò nonostante, appare doveroso nei confronti dell’opinione pubblica, con lo scopo di evitare giudizi frettolosi e processi sommari, chiarire alcuni passaggi di ordine procedimentale alla luce delle vigenti disposizioni e degli orientamenti interpretativi proposti con deliberazione n. 12 del 3 aprile 2013 dalla Sezione delle Autonomie della stessa Corte circa la corretta applicazione dell’art. 1 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 7 dicembre 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali dei rendiconti dei Gruppi Consiliari per l’anno 2012.

La Sezione ‘Autonomie’ ha infatti deliberato che “il controllo concerne la regolarità e la legittimità della gestione finanziaria rendicontata da svolgersi alla stregua delle regole all’epoca vigenti presso ciascuna Regione a statuto ordinario”.

Per quel che concerne il Consiglio regionale della Calabria, tale indicazione è stata osservata nella sua interezza, tant’è che la documentazione inviata per i controlli sulle attività dei Gruppi è avvenuta ai sensi della legge regionale 13/2002, in adesione a quanto sopracitato e indicato dalla Sezione ‘Autonomie’ della Corte, cioè secondo le norme regionali e/o i regolamenti consiliari al tempo vigenti.

E’ utile, inoltre, sottolineare che la legge regionale 13/2002 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari), norma vigente fino a Dicembre 2012, prevedeva che “i Presidenti dei Gruppi Consiliari  sono tenuti a presentare all’Ufficio di Presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l’utilizzazione dei fondi amministrati nell’anno precedente. Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo ed esclusivo dell’Assemblea regionale secondo le norme del regolamento interno”.

In sostanza, in base alla norma sopracitata, i Presidenti dei Gruppi Consiliari erano tenuti a trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esclusivamente una nota riepilogativa delle spese sostenute nell’anno precedente, senza obbligo di allegare alcuna documentazione.

Tali disposizioni, in ottemperanza alla legge nazionale n. 123 del 7 dicembre 2012, con decorrenza 2013, sono state profondamente modificate dalla legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2013.

In particolare, l’art. 7 (Rendiconti e Controlli) di questa legge, cita  testualmente:

“ A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

1.      Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell’anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

In caso di mancata pronunzia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

2.      Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il Gruppo consiliare non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l’anno in corso, dai diritto all’erogazione di risorse da parte del Consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l’obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

3.      La decadenza e l’obbligo di restituzione di cui al comma 4 conseguono, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4.      La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l’attività di controllo.

5.      Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell’Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.

6.      A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell’Ente.

È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell’attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza verranno definite in dettaglio le modalità di realizzazione del sistema».

Peraltro, detta questione è attualmente oggetto di approfondimento tra la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e la Presidenza nazionale della Corte dei Conti.

Tutto ciò, al fine di una puntuale e corretta informazione e per rispetto verso quei nostri concittadini che subiscono più che in altre realtà gli effetti di una crisi economica devastante e che pretendono giustamente di sapere come vengono amministrate le risorse pubbliche, fermo restando, l’assoluta  disponibilità del Consiglio regionale della Calabria di fornire all’Organo di controllo contabile ogni utile chiarimento.

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