Catanzaro: confiscati beni per un valore di oltre due milioni di euro

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La Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, al termine di tre distinte operazioni, ha confiscato beni mobili ed immobili aventi valore prossimo ai  due milioni di euro, riconducibili a:

  • FRANZE’ Giovanni, cinquantenne di Stefanaconi (VV), pluripregiudicato e tratto in arresto per usura aggravata dal metodo mafioso;
  • PUGLIESE Francesco, cinquatatreenne di San Calogero (VV), sorvegliato speciale di P.S., condannato in via definitiva per traffico internazionale di sostanze stupefacenti (Op. Decollo);
  • CAMPISI Domenico di Nicotera (VV), ucciso nel 2011 e condannato in via definitiva per traffico internazionale di stupefacenti (Op. Decollo).

Con il primo dei provvedimenti la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Vibo Valentia, confermando la bontà delle investigazioni patrimoniali esperite e confluite nella proposta a suo tempo redatta a firma del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, ha colpito sostanzialmente gli stessi cespiti oggetto di precedente decreto di sequestro.

Diversamente, i provvedimenti emessi nei confronti del PUGLIESE e del CAMPISI sono stati adottati, ex art. 12 sexies legge n. 356/92, dalla Corte d’Appello di Catanzaro a seguito della richiesta della Procura Generale, che a sua volta  ha fatto proprie le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro.

In sintesi, sono stati confiscati:

  • 18 cespiti immobiliari;
  • 05 rapporti finanziari;
  • 02 compendi aziendali;
  • 07 autoveicoli;
  • 20 oggetti preziosi, rinvenuti in una cassetta di sicurezza di un Istituto di Credito romano.

Sul conto di FRANZE’ Giovanni il Collegio della prevenzione ha preliminarmente argomentato sostenendo che sussistono “… elementi di fatto idonei a far ritenere fondatamente che il proposto sia soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi e che del provento di tali attività viva abitualmente. …”. Le plurime frequentazioni con soggetti pregiudicati e l’attuale sottoposizione alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno hanno spinto i Giudici ad affermare che “… La pericolosità del proposto è quindi accertata giudizialmente e deve essere ritenuta base di partenza nell’esaminare la proposta di confisca dei beni. …”. In ordine all’irrogazione dell’invocata misura reale il Tribunale ha opportunamente considerato che “… dagli accertamenti in atti svolti dalla DIA e come già enucleato nel provvedimento di sequestro, il proposto risulta aver avuto redditi leciti pressoché inesistenti dal 1991 ad oggi. Tale dato descrive quindi una palese sproporzione tra il valore dei beni sequestrati ed il reddito del proposto e quindi consente di ritenere ingiustificata la provenienza dei medesimi beni. …”. Ulteriormente, valutate le memorie difensive prodotte, il Collegio ha osservato che i flussi finanziari indicati per giustificare le acquisizioni patrimonali sequestrate non solo sono di “… scarsissima entità …, ma non consentono di accertare che tali somme siano confluite negli acquisti dei beni in sequestro. … Deve pertanto concludersi che il proposto non ha allegato elementi sufficienti per consentire al Collegio di ritenere superata la presunzione di legge e quindi, conseguentemente, valutare gli stessi beni come acquistati legittimamente con denaro pulito.…”.

La Corte d’Appello di Catanzaro per adottare il provvedimento ablatorio eseguito nei confronti del PUGLIESE e del CAMPISI ha preliminarmente verificato l’esistenza di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati tassativamente indicati dall’art. 12 sexies legge n. 356/92. Poiché questi ultimi sono stati attinti da sentenze definitive di condanna per traffico internazionale di sostanze stupefacenti (art. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90 ), il Collegio si è spinto a considerare nel merito l’invocata misura patrimoniale.

In ordine a tale aspetto la Corte d’Appello, supportata dagli articolati accertamenti patrimoniali svolti dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro dal 1985 al 2010, ha potuto affermare che i cespiti rilevati “… nella diretta disponibilità del Pugliese sono sicuramente di valore sproporzionato al reddito dichiarato e alle attività economiche riconducibili al predetto, …”. Stante il quadro sopra descritto il Collegio ha concluso sostenendo che la richiesta deve “… essere accolta, sussistendo, nel caso di specie, il duplice presupposto della sproporzione – tra il valore dei beni nella disponibilità diretta o indiretta del condannato e l’entità del reddito dichiarato – e dell’assenza di elementi giustificativi che consentono di ricondurre gli incrementi patrimoniali a delle operazioni lecite non solo sul piano strettamente giuridico, ma anche su quello economico….”. Similmente, il Collegio, all’esito del giudizio di opposizione richiesto dagli eredi del CAMPISI, ha confermato la confisca di taluni cespiti a suo tempo colpiti da misura ablativa, atteso che le investigazioni patrimoniali esperite dal 1993 al 2010 hanno evidenziato un patrimonio “… sproporzionato rispetto alle condizioni di reddito del Campisi e del coniuge …”.

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