Reggina, Hetemaj squalificato per un turno

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Dopo la ventiquattresima giornata del campionato di serie Bwin, il giudice sportivo ha emesso le sue sentenze. In casa Reggina il centrocampista finlandese Mehmet Hetemaj salterà la trasferta di sabato in casa del Modena in quanto è stato squalificato per un turno dopo che, già diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo, il quarto della stagione, nel corso del match con l’H. Verona. Di seguito nel dettaglio tutte le decisioni dell’avv. Battaglia:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRIGHENTI Nicolo (Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00
GOIAN Dorin Nicolai (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Ottava sanzione).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00
TREVISAN Trevor (Padova): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quarta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
HETEMAJ Mehmet (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
MARIANINI Francesco (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SAPONARA Riccardo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SOCIETA’
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. GROSSETO per avere, al 29° del secondo tempo, un componente non identificato della panchina, lanciato un bottiglietta all’indirizzo dell’Arbitro senza colpirlo; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammonizione : alla Soc. CROTONE per incompleta compilazione della distinta di gara relativa alle persone designate ad accedere nel recinto di giuoco.

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