Reggina, nessuno squalificato per Grosseto. Hetemaj va in diffida

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Dopo la conclusione della diciannovesima giornata con i due posticipi giocati ieri, in cui gli amaranto hanno perso in casa contro il Cittadella, oggi il giudice sportivo della serie Bwin si è pronunciato in merito a squalifiche e ammende. Nessun provvedimento nei confronti della Reggina, che dal punto di vista disciplinare a Grosseto potrà contare su tutti gli effettivi. L’unico provvedimento riguarda il centrocampista Hetemaj che dopo il cartellino giallo ricevuto ieri, il settimo in questa stagione, entra in diffida. Di seguito tutte le decisioni:

CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RENZETTI Francesco (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARDEMAGNI Matteo (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
BENCIVENGA Angelo (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DANILEVICIUS Tomas (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ERAMO Mirko (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MUROLO Michele (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MUSTACCHIO Mattia (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VALDIFIORI Mirko (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti insultanti; per avere inoltre lanciato un palla di neve all’indirizzo del Quarto Ufficiale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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