Reggio, Comune in crisi: niente più stipendi, dissesto forse già prima di Natale. Mistero sulle cifre, il documento ufficiale

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Sono giorni durissimi per Palazzo San Giorgio: come possiamo leggere nell’informazione affissa su una bacheca del Comune, i dipendenti comunali non riceveranno lo stipendio nel mese di novembre. La comunicazione è firmata da Pietro Emilio, dirigente del settore organizzazione e risorse umane, che parla di “ritardo imprecisato”. Tutto nasce dalla delibera approvata pochi giorni fa dalla Corte dei Conti di Catanzaro, un documento che impone ai Commissari un preciso ultimatum per porre rimedio a una situazione “critica”: 15 giorni.
Sulla cifra del buco di bilancio è ormai mistero: tra “residui passivi“, “debiti di parte corrente” e tecnicismi vari, su cui in pochi riescono a districarsi in modo agevole e capire qual è davvero lo stato delle finanze del comune. La delibera della corte dei conti ha certificato 679 milioni di euro di “residui passivi”, cioè l’insieme delle spese iscritte a bilancio e non ancora pagate. Ma non si tratta assolutamente del buco di bilancio, che è ben altra cosa e che deve tener conto anche dei residui attivi, cioè delle entrate del comune. Per certificare il buco di bilancio, bisognerebbe conoscere i residui attivi e sottrarli dai 679 milioni di residui passivi, ma la Corte dei Conti non ha ancora mai quantificato ufficialmente il buco di bilancio che secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze è di 170 milioni di euro, mentre per l’amministrazione Arena è di 109 milioni di euro. Invece molti esponenti dell’opposizione ritengono che la cifra sia molto più elevata.Intanto pubblichiamo integralmente il documento della Corte dei Conti e alcuni suoi stralci, con il riepilogo dei dati e i punti più interessanti per agevolarne la lettura.

è stato accertato, con delibera n.68 del 31 maggio 2012 che il Comune di Reggio Calabria non aveva ancora provveduto ad approvare il rendiconto della gestione per  l’esercizio 2010, con conseguente perdurante violazione del disposto di cui all’art.227, comma 2, del TUEL, a mente del quale “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo (..)”.

Sul terreno sostanziale, la mancata approvazione del rendiconto della gestione 2010 ha inciso sulla possibilità dell’ente di applicare al bilancio di previsione  per l’anno 2011 il disavanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 (che, stando a quanto accertato dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, ammonterebbe al 31.12.2010 a circa – euro 170.000.000)  nonché di adottare i necessari provvedimenti per il ripiano del predetto disavanzo

Peraltro, nella delibera di salvaguardia n. 18 del 21 ottobre 2011 (non trasmessa dall’ente a questa Corte ma reperita aliunde), pur prendendo atto (“vista”) della relazione sulla verifica amministrativo-contabile resa il 19.08.2011 dal dipartimento della ragioneria generale dello stato …. dalle quali emergono talune criticità – l’ente si è limitato a rinviare “all’esito definitivo accertamento delle criticità rilevate, ….da condursi a cura del medesimo responsabile del servizio finanziario, unitamente agli altri responsabili dei servizi, l’adozione di eventuali misure di finanza pubblica in ulteriore apposita sessione consiliare”. Tuttavia, nessuna comunicazione in merito è tempestivamente pervenuta a questa Corte.

Per giunta, la relazione sulla verifica amministrativo – contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che relativamente all’esercizio 2010 ha fatto riferimento ai dati provvisori rilevati dal sistema informativo alla data di effettuazione della verifica, ha rilevato, per il ulteriori rilievi, in gran parte coincidenti con i primi, sono stati altresì accertati nelle deliberazioni di questa Sezione nn. 606 e 607 del 29 novembre 2011, rispettivamente relative al rendiconto 2009 e al bilancio 2011.

Pertanto, il quadro generale dei rilievi emersi illo tempore allo stato degli atti è risultato di notevole gravità e compendiabile nelle seguenti irregolarità/criticità contabili e gestionali:

•anomalie nella gestione di cassa, con particolare riferimento all’irregolare contabilizzazione delle anticipazioni tra i servizi conto terzi, alla non corretta gestione delle entrate a specifica destinazione e al superamento del limite massimo di cui all’art.eriodo 2006/2010, una serie di irregolarità

•l’omesso versamento di ritenute fiscali nei confronti dei dipendenti per euro 20.881.582,95;

•gravi irregolarità nella gestione dei residui, con particolare riguardo al mantenimento di partite attive non sorrette da reali ragioni di credito e a criticità della procedura di riaccertamento;

•rilevante esposizione debitoria verso società partecipate, i cui crediti sono stati parzialmente soddisfatti mediante illegittima imputazione in conto competenza di oneri propri degli esercizi precedenti;

•irregolarità nella gestione dei servizi conto terzi;

•esposizione di un risultato di amministrazione non veritiero;

•criticità nella gestione dell’indebitamento, con particolare riguardo al loro illegittimo utilizzo per spese non qualificabili come d’investimento; relativamente al prospetto dismissioni e varie x 109.000.000

Nel merito, con riserva di ogni futura ed eventuale valutazione di fondatezza e attendibilità (se e quando il comune presenterà provvedimenti di effettiva copertura del disavanzo di amministrazione), si ritiene utile osservare come, già prima facie, buona parte delle fonti di finanziamento prefigurate dal comune non possano de iure costituire valida copertura del disavanzo di amministrazione. Infatti, come peraltro anche riportato nella relazione della commissione di accesso al comune di Reggio Calabria ex art. 143 del Tuel (pag.57), gli assets immobiliari di proprietà del comune di Reggio Calabria, “unica via concretamente percorribile per ripianare il grave disavanzo di amministrazione…..e per affrontare , quantomeno in termini di cassa, le quotidiane esigenze di liquidità”, sono costituiti, per la gran parte, da alloggi di edilizia residenziale pubblica, “soggetti a destinazione vincolata per espressa previsione normativa”.

L’ente, come rilevato anche dalla commissione di accesso ex art. 143 del Tuel e dall’ispezione MEF, fa registrare, ormai da anni, una profonda crisi di liquidità, caratterizzata da costante e ponderoso ricorso ad anticipazioni di tesoreria, dal continuo impiego (e per importi imprecisati) per cassa

ANNO ANTICIPAZIONI NON RESTITUITE AL 31 DICEMBRE IMPEGNI PER INTERESSI SU INTERVENTO 1010306

2007 – 23.076.833,88 – 40.000,00

2008 – 35.241.174,31 – 20.000,00

2009 – 36.345.742,24 – 20.000,00

2010 – 40.475.528.23 – 300.000,00

La di fondi vincolati e dalla pendenza di azioni esecutive da parte dei creditori. I dati relativi al rendiconto 2010 evidenziano la presenza di residui passivi (debiti) per un ammontare di euro 679.244.753,17. In particolare, si rileva la presenza di partite residuali risalenti ad esercizi precedenti il 2006, relative ai titoli I (euro 7.403.818,11), II (euro 273.606.541,41) e IV (euro 2.182.599,31). I soli residui passivi di parte corrente, ammontano, a fine 2010, ad euro 158.293.619,83.

E ancora, a seguito di puntuale richiesta dell’organo di revisione finalizzata ad acquisire un elenco dei debiti dell’ente comprensivo degli estremi del creditore, natura del debito, importo, scadenza dei pagamenti ed eventuali rateizzazioni, l’ente ha fornito (secondo quanto si legge nella già menzionata nota dei revisori) “tre stampe riferite agli esercizi 2010, 2011 e 2012, contenente un elenco di creditori con evidenti incongruenze (incompletezza dei dati riportati nell’elenco con il totale degli impegni Titolo I dei residui passivi); e un elenco contenente piani di rateizzazione per un importo totale di euro 43.992.997,59 ed un altro, del settore avvocatura civica per un totale di euro 7.165.147,41.

In aggiunta all’incertezza in ordine alla scadenza di ciascun debito del comune, si rileva che l’ente medesimo ha riferito che:

al comune sono stati notificati n.165 decreti ingiuntivi per complessivi euro 19.890.993,12, in buona parte (non specificata dall’ente) ricompresi tra i residui passivi (ed evidentemente non pagati). Relativamente ad alcuni di essi, il comune ha riferito che sussistsussistono inoltre, a carico del comune, pignoramenti mobiliari presso terzi per euro 1.181.553,34 e pignoramenti mobiliari presso il debitore per euro 2.562.344,11. Anche in relazione ad alcuni (non è stato specificato quali e per quale importo) di detti procedimenti, il comune ha riferito esser pendenti contestazioni giudiziarie e che sarebbero state effettuate transazioni (per importi non specificationo delle opposizioni in corso. Dal canto suo, l’organo di revisione ha comunicato che il dirigente dell’avvocatura civica, con nota n. 130353 del 30/08/2012, ha comunicato dati analoghi.

In particolare, premesso che, secondo quanto riferito dalla commissione ex art. 143 del Tuel (pag. 75), il comune affida la rappresentanza e la difesa in giudizio ad avvocati esterni, l’avvocatura comunale, dopo aver precisato, quanto alla stato del contenzioso in essere, che il software utilizzato “non consente di estrapolare le cause definite da quelle pendenti”, ha fornito i seguenti dati relativi al 2012 sui procedimenti esecutivi e monitori:

• “elenco di n. 165 decreti ingiuntivi per un totale di euro 19.890.993,12;

• elenco di n.4 pignoramenti immobiliari e n.2 pignoramenti quote REGES;

• elenco di n.331 pignoramenti mobiliari presso terzi, per un totale di euro 1.811.553,34;

• elenco di n.409 pignoramenti mobiliari presso il debitore per un totale di euro 2.562.344,11,

per un totale complessivo di euro 24.264.890,57, che vanno riconosciuti come debiti fuori bilancio ex art. 194 d. lgs. 267/2000, previa verifica da parte dei dirigenti” (così testualmente l’organo di revisione).

Emerge dunque ulteriormente, al di là della puntuale quantificazione dell’ammontare dei debiti fuori bilancio e dell’indeterminatezza (per quanto acquisito da questa Corte) delle scadenze dei debiti previsti in bilancio, la gravità della situazione finanziaria del comune, le cui casse, pur stabilmente alimentate dall’utilizzo di fondi vincolati e di anticipazioni di tesoreria, sono oggetto di ben 911 procedimenti esecutivi e monitori, per un importo di euro 24.264.890,57, con conseguenti danni per l’erario (spese processuali, interessi, etc..).

Tutto ciò premesso, la Sezione accerta che le misure adottate dal Comune di Reggio Calabria non risultano sufficienti a superare le criticità riscontrate e a ristabilire gli equilibri di bilancio dell’ente e che, pertanto, permane la situazione di grave squilibrio finanziario riscontrata con la deliberazione n. 68/2012.

Pertanto, la Sezione, ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011, ritiene di dover dare ulteriore corso alla procedura in atto con la trasmissione della presente deliberazione al Prefetto di Reggio Calabria ed alla Conferenza permanente di cui all’art. 5 della Legge 9 febbraio 2009, n. 42, con riserva di accertare, “entro 30 giorni dalla trasmissione della medesima deliberazione”, il perdurante inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene altresì inviata al Comune di Reggio Calabria, anche al fine di consentire all’ente la trasmissione, da effettuarsi comunque entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della presente, di eventuali provvedimenti medio tempore. La mancata adozione da parte del comune di Reggio Calabria di idonee misure correttive per come analiticamente riferito nella parte motiva. La conseguente persistenza di gravi profili di criticità ed irregolarità, quali quelli già riscontrati nella precedente deliberazione della Sezione n. 68 del 31 maggio 2012, a provocare, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il dissesto finanziario dell’ente;

DISPONE

  • di assegnare al comune di Reggio Calabria un termine di giorni 15 (quindici) dalla data di trasmissione della presente deliberazione, al fine di consentire la produzione di eventuali ulteriori controdeduzioni;
  • di procedere con ulteriore deliberazione, nel rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 6, co. 2, del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, all’accertamento del perdurare dell’inadempimento e della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D. lgs. n. 267/2000.

Disavanzo sommerso (non dichiarato)  2009    142.000.000

Disavanzo esercizio  2012  170.000.000

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